Nella conversione del D.L. n. 135 le novità per gli enti locali
di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
L’art. 11-bis, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, L. 11 febbraio 2019, n. 12, introdotto in sede di conversione, contiene diverse “Misure di semplificazione in materia contabile in favore degli enti locali”.
Gestione associata funzioni. E’ disposta la proroga dal 30 giugno 2019 al 31 dicembre 2019 del termine a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni. Il termine viene prorogato nelle more della conclusione dei lavori del tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all’avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane, al superamento dell’obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni, di cui all’art. 1, comma 2-ter, D.L. n. 91 del 2018. Pertanto, salvo ulteriore proroga, a partire dal 31 dicembre 2019 i piccoli comuni (cioè i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane) sono tenuti ad esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali comunali (art. 14, comma 28, D.L. n. 78 del 2010). Sono esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d’Italia (comma 1).
Comuni privi di posizioni dirigenziali. Per i comuni privi di posizioni dirigenziali non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa (di cui all’art. 13 e seguenti del CCNL 2016-2018 del comparto funzioni locali) il limite di spesa annuale per il trattamento accessorio del personale. L’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75 del 2017, esplicitamente richiamato, dispone in via generale che – a decorrere dal 1° gennaio 2017 – l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche non possa superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.
La mancata applicazione del suddetto tetto di spesa è limitato agli aumenti del salario accessorio conseguenti agli incrementi disposti ai sensi dell’art. 15, commi 2 e 3, del richiamato CCNL. La norma richiama infatti il differenziale fra gli importi per trattamento accessorio erogato alla data di entrata in vigore del richiamato CCNL e gli importi per l’eventuale maggior trattamento che gli enti locali riconosceranno al personale. I conseguenti maggiori costi saranno posti a valere sui risparmi connessi con il minor utilizzo delle risorse destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Sono comunque salve le norme riguardanti l’obbligo di riduzione delle spese di personale previsto dall’art. 1, commi 557-quater e 562, L. n. 296 del 2006 (comma 2).
Ristrutturazione debito enti locali. E’ costituito presso il MEF un tavolo tecnico-politico cui partecipano rappresentanti dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e tecnici dei Dipartimenti del tesoro e della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, nonché del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, da individuare entro dieci giorni dalla data del 13 febbraio 2019. Il tavolo ha il compito di formulare proposte per la ristrutturazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del debito gravante sugli enti locali in considerazione della durata delle posizioni debitorie e dell’andamento dei tassi correntemente praticati nel mercato del credito rivolto agli enti locali. Per i partecipanti del tavolo non sono previsti gettoni di presenza, emolumenti e rimborso spese (comma 3).
Utilizzo dei proventi derivanti da alienazioni patrimoniali. E’ modificato l’art. 1, comma 866, L. n. 205 del 2017. Tale norma prevede che gli enti locali, a determinate condizioni, possano utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell’anno o in anticipo rispetto all’originario piano di ammortamento. La norma era circoscritta al periodo 2018-2020. La nuova disposizione fa venir meno ogni riferimento temporale – perde il carattere sperimentale e viene messa a regime (comma 4).
Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti. Novità sulla disciplina del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti. E’ disposto che i comuni comunicano al Ministero dell’interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data del 13 febbraio 2019 di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per l’anno 2016, entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 dicembre 2019 per l’anno 2019, la sussistenza sussistenza di spese dovute a sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell’interno. Le richieste sono soddisfatte per l’intero importo. La ripartizione del Fondo avviene con DPCM, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Nel caso in cui l’ammontare delle richieste superi l’ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente (comma 5).
Stralcio crediti fino a 1000 euro: riparto disavanzo. I comuni, le province e le città metropolitane possono ripartire l’eventuale disavanzo, conseguente all’operazione di stralcio dei crediti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione prevista dall’art. 4, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, in un numero massimo di cinque annualità in quote costanti.
L’importo del disavanzo ripianabile in cinque anni non può essere superiore alla sommatoria dei residui attivi cancellati per effetto dell’operazione di stralcio al netto dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione (comma 6).
Termine per il rimborso di anticipazioni di liquidità. E’ differito dal 15 dicembre 2019, al 30 dicembre 2019, il termine originariamente previsto dall’art. 1, comma 855, della legge di bilancio 2019 per il rimborso delle anticipazioni di liquidità ottenute dagli enti territoriali ai sensi dei commi 849 e seguenti del medesimo articolo.
Si ricorda che i commi da 849 a 857 dell’art. 1 della legge di bilancio 2019 ampliano le possibilità per gli enti locali, le regioni e le province autonome di richiedere anticipazioni di liquidità finalizzate al pagamento di debiti, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. I commi disciplinano, inoltre, il limite di ammontare, le garanzie, i termini per la richiesta e per il rimborso delle anticipazioni (comma 7).
TASI: gettito non più acquisibile. A titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell’introduzione della TASI è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 110 milioni di euro per l’anno 2019, da ripartire con decreto del Ministero dell’interno, da emanare entro il 30 aprile 2019, in proporzione al peso del contributo di ciascun ente di cui alla Tabella B allegata al D.P.C.M. 10 marzo 2017 (G.U. 29 maggio 2017, n. 123, s.o.) (comma 8).
Risorse sistemi videosorveglianza. Sono incrementati di 20 milioni di euro per l’anno 2019 le risorse destinate all’installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei Comuni. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle ulteriori risorse, relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022 (commi da 17 a 19).
Art. 11-bis, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (G.U. 14 dicembre 2018, n. 290)
Art. 1, L. 11 febbraio 2019, n. 12 (G.U. 12 febbraio 2019, n. 36)
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