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Non conviene rinunciare al preconsuntivo 
di PATRIZIO BELLI E EUGENIO PISCINO – Italia Oggi – 17 Gennaio 2020
Il preconsuntivo può apparire un adempimento aggiuntivo, mentre invece, prima di rinunciarvi, occorre fare valutazioni di opportunità, valevoli sui piani tecnico e politico. Disciplinato da più fonti quali l’ art. 187 (vari commi) e l’ art. 163 comma 7 del Testo unico degli enti locali, nonché il paragrafo 9.2 del Principio applicato 4/2 e l’ art. 11 comma 3 lett. a) del decreto legislativo n. 118/2011, il preconsuntivo è un obbligo per gli enti che, nell’ approvare il bilancio 2020-2022, avessero fatto preventiva applicazione della quota vincolata dell’ avanzo derivante dal prospetto del risultato presunto di amministrazione, allegato al bilancio stesso.
Questi enti devono riaccertare con tempestività, almeno le scritture contabili da cui proviene la quota vincolata di avanzo già applicata in previsione 2020. La scadenza dell’ adempimento è il 31 gennaio. L’ approvazione del preconsuntivo è con deliberazione di giunta che approva l’ aggiornamento del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio 2020, dalle cui evidenze deve risultare la quota fatta oggetto di impiego col previsionale 2020. Le attività di riaccertamento «anticipate» devono riguardare almeno quelle entrate accertate e quelle spese non impegnate, correlate tra loro da apposito vincolo, che sono state oggetto di applicazione all’ esercizio 2020.
Ove il prospetto del risultato di amministrazione presunto non venisse aggiornato, entro il termine del 31 gennaio, si procede con l’ immediata variazione che elimini l’ applicazione di avanzo in entrata e la relativa scrittura di previsione di spesa. Le quote del risultato presunto di amministrazione sono da considerarsi vincolate in forza dei seguenti presupposti: a) leggi, statali o regionali, principi contabili, generali o applicati, che individuano per l’ entrata un vincolo di specifica destinazione alla correlata spesa; b) quando la fonte di finanziamento è mutuo o finanziamento contratto per investimenti già programmati; c) per trasferimenti erogati per una specifica destinazione; d) da entrate straordinarie accertate, non ricorrenti, cui l’ amministrazione abbia già formalmente attribuito un vincolo.
È possibile attribuire vincoli di destinazione se l’ ente ha dato copertura ai debiti fuori bilancio e non avesse rinviato a esercizi successivi la copertura di disavanzo. Particolare prudenza occorre nel caso in cui si intenda applicare al bilancio 2020 quote di risultato presunto costituite, non da somme vincolate, ma da accantonamenti effettuati nell’ esercizio precedente. Oltre all’ aggiornamento del prospetto del risultato presunto da parte della giunta occorre: 1) che il riaccertamento riguardi tutte le entrate e le spese dell’ esercizio precedente; 2) una relazione documentata del dirigente competente che ne dichiari la necessità, per garantire la prosecuzione o l’ avvio di attività, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l’ ente.
Un caso esemplare è l’ accantonamento nel 2019 al fondo rischi potenziali per contenzioso in cui la soccombenza si manifesti nel 2020, però prima dell’ approvazione del consuntivo. Al fine di approvare il debito fuori bilancio e dargli contestuale copertura finanziaria, è necessario applicare al bilancio 2020 la quota di avanzo derivante dall’ accantonamento, allo scopo effettuato nel corso del 2019. Riconoscere tempestivamente il debito fuori bilancio ed assolvere al pagamento, evita senz’ altro ulteriori aggravi e quindi danni per l’ ente. Nel caso di esercizio provvisorio, l’ art. 163 comma 7 Testo unico degli enti locali consente di attivare l’ elaborazione del preconsuntivo, con relativa determinazione del risultato presunto di amministrazione, da approvare sempre con deliberazione di giunta, ai sensi dell’ art. 187 comma 3-quinquies.
Anche in questo caso è richiesto che il dirigente competente ne documenti la necessità con propria relazione. Solo la mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’ esercizio 2019 corrispondenti a entrate vincolate accertate, possono essere disposte dai dirigenti, con determinazione, ovvero dal responsabile del servizio finanziario, in ragione della disciplina del regolamento di contabilità. In tali circostanze non è necessario approvare il preconsuntivo e, se ci si trovasse in esercizio provvisorio, le re-iscrizioni andrebbero disposte con deliberazione di giunta. Utilità delle operazioni: 1) di anticipare adempimenti della elaborazione del consuntivo; 2) avviare con immediatezza (febbraio) spese per le quali altrimenti occorrerebbe attendere fino all’ approvazione del rendiconto.

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