Incarichi a contratto: sentenze in chiaro contrasto con l’articolo 110 del Tuel si diffondono. Un errore della Cassazione a cui porre urgente rimedio
di Luigi Oliveri
Sul sito luigioliveri.blogspot.com sono stati pubblicati alcuni commenti all’articolo. Seguono i commenti:
5 commenti:
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vincenzo giannotti16 gennaio 2019 23:34
Al solo fine di avere un quadro complessivo, sarebbe opportuno verificare anche le attuali e vigenti disposizioni del CCNL Area dirigenza Comparto Regioni-Enti locali 1998-2001 stabilisce all’Art.13 comma 2 del CCNL stabilisce che “Gli enti, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, adeguano le regole sugli incarichi dirigenziali ai principi stabiliti dall’art. 19, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 29/1993 (ora d.lgs.165/01), con particolare riferimento ai criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi e per il passaggio ad incarichi diversi nonché per relativa durata che non può essere inferiore a due anni (ndr attualmente portato a tre dal d.lgs.165/01), fatte salve le specificità da indicare nell’atto di affidamento e gli effetti derivanti dalla valutazione annuale dei risultati”.
Art.19 comma 1
“Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all’estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell’incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l’articolo 2103 del codice civile”
Comma 1-bis “L’amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta”;
Art.19 comma 2 “Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell’incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell’incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni ne’ eccedere il termine di cinque anni. La durata dell’incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di eta’ per il collocamento a riposo dell’interessato. Gli incarichi sono rinnovabili…”
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Luigi Oliveri17 gennaio 2019 08:44
Queste osservazioni non cambiano le cose . I commi da 1 a 5-bis riguardano solo ed esclusivamente i dirigenti di ruolo. Per altro IL Ccnl 23 12 1999 circoscrive la sua efficacia ai soli dirigenti con contratto a tempo indeterminato: “ART. 1: Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con qualifica dirigenziale dipendente dagli enti del comparto Regioni – Autonomie Locali, comprese le IPAB, di cui all’area II) dell’art.2, comma 1, dell’Accordo quadro del 25.11.1998, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.
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vincenzo giannotti16 gennaio 2019 23:41
Invece in merito alla durata massima (coincidente con il mandato del Sindaco)sempre la Cassazione con la sentenza 11015/2017 che ha precisato come il collegamento tra il Tuel e l’articolo 19 del Dlgs 165/2001 non poteva essere in dubbio da quando è entrato in vigore l’articolo 111 del Tuel (13 ottobre 2000), visto che l’articolo 19 è compreso tra le norme del Capo II del Testo unico del pubblico impiego richiamate dallo stesso articolo 111. In questo ambito, l’articolo 19 (così come il contratto nazionale della dirigenza che rinvia a quella disposizione) precisa come, per gli incarichi a contratto, la loro durata non possa essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. In tal modo la durata massima degli incarichi è stata allineata a quella prevista dal Tuel, il cui articolo 110, comma 3, nel primo periodo, nel quale si stabilisce che gli incarichi a contratto non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco (o del presidente della Provincia) «in carica».
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Luigi Oliveri17 gennaio 2019 07:32
Questo commento è stato eliminato dall’autore.
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Luigi Oliveri17 gennaio 2019 08:42
La sentenza delk 2017 commette lo stesso errore: l’articolo 110 del Tuel non è connesso all’articolo 19 del d.lgs 165/2001 nella sua interezza, ma solo ed esclusivamente al comma 6.
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