tratto da entionline.it

18/01/2017 – AREA TECNICA – POLIZIA LOCALE – Corte di Cassazione: obblighi di manutenzione anche per le scarpate stradali

18/01/2017 – AREA TECNICA – POLIZIA LOCALE – Nella sentenza n. 260 del 10 gennaio 2017 la Corte di Cassazione precisa che le scarpate delle strade statali, provinciali e comunali, al pari dei fossi e delle banchine ad esse latistanti, devono considerarsi parti delle strade medesime e perciò soggette allo stesso loro regime di demanialità, e, per effetto del rapporto pertinenziale in cui si trovano con la sede stradale, sono elementi accessori la cui situazione statica è fattore determinante dell’agibilità della strada; ciò premesso, poiché la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, per assicurare la sicurezza degli utenti la P.A. proprietaria delle strade pubbliche ha l’obbligo di provvedere alla relativa manutenzione nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima; nel caso specifico, l’esistenza di uno scalino (che è stato causa di un incidente) fra carreggiata e ciglio erboso occultato dalla folta vegetazione costituisce pericolo occulto, non specificatamente segnalato, rispetto al quale quindi si estendono gli obblighi di manutenzione della pubblica amministrazione.

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