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Non ostensibile la documentazione del procedimento disciplinare mediante accesso civico, ma possibile ai sensi della legge 241/90

di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone

La normativa sull’accesso civico prevede che il responsabile anticorruzione, in presenza di riesame di una precedente negazione all’ostensione dei dati, debba sentire il Garante della Privacy qualora la mancata ostensione di dati o un loro differimento sia funzionale alla tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (artt. 5, comma 7, 5-bis, comma 2, lett. a, D.Lgs. n. 33 del 2013). In particolare, l’accesso civico è un istituto preordinato a «favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico» e che, in tale contesto, «chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5-bis». Altro tipo di ostensione è, invece, quello riguardante la richiesta ai sensi della L. n. 241 del 1990, ossia in presenza di un interesse concreto ed attuale alla salvaguardia di situazioni giuridicamente tutelate da parte del richiedente.

La vicenda

Il caso specifico riguarda la richiesta di accesso civico, oltre a quello avanzato contemporaneamente ai sensi della L. n. 241 del 1990, della documentazione riferita ad un procedimento disciplinare di un dipendente dell’ente, pubblicata all’Albo Pretorio online solo l’oggetto, omettendo il testo, in considerazione dei dati personali in essa contenuti e nel rispetto «dei principi di necessità, correttezza, esattezza, completezza, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza, rispetto alle finalità della pubblicazione, previsti dal codice privacy». Pur non avendo l’ente coinvolto il soggetto controinteressato, tuttavia il Garante ha fornito il proprio parere sulla richiesta avanzata dal responsabile anticorruzione dell’ente.

Le indicazioni del Garante sull’accesso civico

In via preliminare si rileva come l’accesso civico della documentazione contenente i dati e le informazioni richieste, in caso di accoglimento divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’art. 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 33 del 2013). Proprio a causa di tale regime di pubblicità l’ostensione integrale del documento richiesto, unita al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, può arrecare al soggetto controinteressato, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 33 del 2013. Inoltre, la presenza nel documento richiesto di dati e informazioni di dettaglio, potenzialmente idonee a identificare indirettamente il soggetto interessato, impedisce di accogliere anche la richiesta di un eventuale accesso civico parziale ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, D.Lgs. n. 33 del 2013. D’altra parte, precisa il Garante, ai fini della valutazione del pregiudizio concreto, vanno prese in considerazione le conseguenze, anche legate alla sfera morale, relazionale e sociale, che potrebbero derivare all ~interessato (o ad altre persone alle quali esso è legato da un vincolo affettivo) dalla conoscibilità, da parte di chiunque, del dato o del documento richiesto. Come già evidenziato in altri pareri simili, possibili conseguenze potrebbero riguardare, ad esempio, in presenza di future azioni da parte di terzi nei confronti dell ~interessato, o situazioni che potrebbero determinare l ~estromissione o la discriminazione dello stesso individuo, oppure altri svantaggi personali e/o sociali. In questo quadro, può essere valutata, ad esempio, l ~eventualità che l ~interessato possa essere esposto a minacce, intimidazioni, ritorsioni o turbative al regolare svolgimento delle funzioni pubbliche o delle attività di pubblico interesse esercitate, che potrebbero derivare, a seconda delle particolari circostanze del caso, dalla conoscibilità di determinati dati.

Le indicazioni ai sensi della L. n. 241 del 1990

Precisata la non ostensione in presenza di una richiesta di accesso civico, il Garante si sofferma sulla seconda e contemporanea richiesta dell’istante di accesso alla documentazione ai sensi della L. n. 241 del 1990 al fine di tutelare la propria posizione giuridica. Infatti, nella motivazione dell’accesso a tale documentazione, l’istante ha evidenziato che la motivazione discendeva da una vicenda strettamente personale, legata alla necessità di tutelare uno specifico interesse dell’istante di cui è stata fornita la descrizione. In questo caso, evidenzia il Garante, rimane impregiudicata ogni valutazione da parte dell’ente dell’accesso in ordine alla verifica, dell’esistenza di un interesse qualificato, ossia «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso». Si tratta, in questo caso, di verificare i presupposti per l’esercizio del diverso diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli artt. 22 ss., L. n. 241 del 1990 che per giurisprudenza consolidata siano altrettanto meritevoli di tutela rispetto ai principi di protezione dei dati del controinteressato. Così ad esempio, la legittimazione a chiedere visione e copia è attribuita anche all’autore di un esposto che abbia dato luogo ad un procedimento disciplinare, questa circostanza, insieme ad altre, è stata ritenuta idonea a radicare nell’autore dell’esposto la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante di accesso agli atti della p.a. (T.A.R. Toscana, sentenza 16 ottobre 2014, n. 1569). Sempre i giudici amministrativi hanno precisato che, il parere del Garante n. 50/2017 (così come il n. 254/2017, concernente atti di un procedimento disciplinare di un Comune) non rileva direttamente, in quanto concerne l’accesso civico ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 2013, e le relative considerazioni risultano svolte in base a tale normativa e alle relative Linee Guida di cui alla determinazione n. 1309 del 2016, ANAC, e non al diritto di accesso disciplinato dalla L. n. 241 del 1990. Infatti, l’art. 22, comma 3, L. n. 241 del 1990 sancisce il principio fondamentale secondo cui “tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli indicati all’art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6″, mentre il successivo art. 24, comma 7, precisa che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”, sancendo in tal modo la regola della prevalenza, ai fini dell’accesso, del diritto alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici sulle contrapposte esigenze sottese alle cause di esclusione di cui ai precedenti commi, ed aggiungendo che “Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’art. 60D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. In altri termini, l’accesso è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (Cons. di Stato, Sez. III, sentenza n. 5004 del 2017).

Parere Garante Privacy del 21 novembre 2018, n. 483

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