Legittime le scelte comunali sulle zone a traffico limitato differenziate nelle zone turistiche
di Stefano Manzelli – Funzionario di polizia locale, consulente enti locali
Nessun problema per una zona a traffico limitato istituita da una amministrazione comunale in un’area a densa vocazione turistica con deroghe particolari per i soggetti residenti. E attivazione di una speciale tariffazione di accesso per tutti gli altri interessati. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 6517 del 19 novembre 2018. Il comune di Bacoli beneficia di una zona costiera particolarmente pregiata e per questo motivo il piano urbano del traffico ha formalizzato l’istituzione di una zona estiva a traffico limitato con un sistema di accesso a tariffazione per i non residenti. Contro questa determinazione un frequentatore del litorale, non residente, ha proposto senza successo censure fino ai giudici di palazzo Spada. L’aver differenziato l’accesso nella zona a traffico limitato tra residenti e non residenti a parere del collegio non è discriminatorio. I comuni con deliberazione della giunta, specifica l’art. 7, comma 9, del codice stradale, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio”. Gli stessi comuni, prosegue il codice, “possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all’interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma”. In buona sostanza le amministrazioni godono di ampia discrezionalità nell’organizzazione di una zona a traffico limitato. E se il comune avesse esteso le esenzioni a tutti i soggetti interessati, conclude la sentenza, non avrebbe avuto alcun senso l’istituzione di una zona a traffico limitato.
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