Un argomento decisamente âsempreverdeâ, soprattutto nella contingenza storica che ci troviamo ad affrontare, Ăš quello del cosiddetto lavoro agile o, per la traduzione non proprio letterale offerta dalla vulgata, smart-working.
Sulla definizione di lavoro agile vâĂš la necessitĂ di insistere e di tornare, sia per leggere la prospettiva iniziale con cui il legislatore ha previsto tale modalitĂ di svolgimento della prestazione lavorativa, sia per ricomporre il frammentato scenario sistematico causato dalla cascata di notizie che si sono susseguite dopo dellâimperversare della pandemia da COVID-19.
Lo scopo del presente intervento Ăš, per un verso, di contribuire ad aumentare la chiarezza del quadro giuridico-definitorio sulla figura dello smart-working e, per altro verso, di trovare un filo conduttore che possa condurre senza soluzione di continuitĂ a una coerenza nel âsalto verso il futuroâ con cui, sia nel lavoro pubblico che privato, lâItalia puĂČ e dovrebbe insistere.
Genesi, definizione ed evoluzione in Italia del lavoro agile
Ă noto che, da diversi anni e grazie alla dematerializzazione dei processi aziendali, nonchĂ© alla datafication delle Pubbliche Amministrazioni, il rapporto di subordinazione tipico del lavoro dipendente ha subito una modifica dei propri confini e, in particolare, lâeterodeterminazione della prestazione lavorativa non Ăš piĂč giuridicamente ingabbiata come un tempo. La tendenza a nascondere rapporti di lavoro subordinati dietro forme di collaborazione era giĂ pratica diffusa ben prima della rivoluzione digitale, cosĂŹ come il confine tra subordinazione e autonomia Ăš sempre stato difficile da delineare in talune forme di prestazione lavorativa, che hanno subito una rivisitazione nellâambito del piĂč ampio progetto di revisione della normativa del diritto del lavoro attuato dal Jobs Act[1].
In particolare, lâart. 1 del d.lgs. 81/2015, che Ăš tra i decreti legislativi dellâultima grande riforma del diritto del lavoro in Italia, indica nel contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato «la forma comune di rapporto di lavoro», occupandosi il legislatore di abrogare con il medesimo testo legislativo anche le modalitĂ a progetto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui agli artt. 61-69-bis del d.lgs. 276/2003[2]. In compenso, seppure con notevole ritardo rispetto agli scopi prefissati dal legislatore di allora, il successivo d.lgs. 81/2017 ha cercato di riempire il vuoto normativo causato da tale abrogazione, riconoscendo una modalitĂ â con scelta pattizia â di svolgimento della prestazione lavorativa che fosse comunque riconducibile al vincolo della subordinazione, ma desse allo stesso flessibilitĂ alla prestazione del lavoratore dipendente, favorendo la conciliazione tra vita privata e lavoro.
Il D.D.L.[3] 2233/2016, da cui poi Ăš scaturita la legge n. 81/2017, conteneva definizioni forse troppo semplicistiche, soffermandosi su traduzioni non proprio letterali di smart working[4] e non specificando, come avvenuto nella medesima sede istituzionale in precedenza, che tale forma di prestazione dellâattivitĂ lavorativa avrebbe certamente foraggiato lo sviluppo dellâIndustria 4.0[5].
Occorre preliminarmente chiarire che questa modalitĂ di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato non era, in ogni caso, sconosciuta prima dellâintervento del legislatore del 2017, che lâha denominata come lavoro agile, bensĂŹ poteva trovare realizzazione attraverso il potere direttivo del datore di lavoro, ovvero secondo una sua regolamentazione ad opera degli accordi collettivi[6], che hanno disegnato, prima della legge, la figura dello smart working[7]. Va, perĂČ, notato come la legge del 2017, delineando gli elementi necessari della fattispecie, abbia inciso sia sulla regolamentazione â anche successiva â della contrattazione collettiva, sia, soprattutto dopo lâesplosione della pandemia da COVID-19 in occidente, sul potere direttivo quale mezzo di realizzazione della modalitĂ agile.
In termini estremamente semplificati, il lavoro agile non Ăš che una forma alternativa di svolgimento della prestazione lavorativa, dunque di adempimento del facere da parte del lavoratore. Tutto questo consente ai contraenti di regolare le clausole secondo la disciplina codicistica, per mezzo della quale sono le parti contrattuali ad avere la facoltĂ di concordare il tempo (art. 1183, comma 1, c.c.) e il luogo (art. 1182, comma 1, c.c.) di esecuzione della prestazione. Tale principio consente lâaccordo delle parti sulla modulazione temporale e spaziale di svolgimento dellâobbligazione lavorativa subordinata: principio che ha avuto un naturale rafforzamento negli ultimi mesi, con cui si Ăš consentito, sul fronte del pubblico impiego, anche alle Pubbliche Amministrazioni di autoregolamentare, anche mediante il confronto con le sigle sindacali rappresentative dei lavoratori pubblici, le nuove forme di svolgimento dei compiti istituzionali grazie a investimenti strategici sugli asset tecnologici, nei limiti di bilancio che la Costituzione e le leggi speciali impongono.
Sul fronte del lavoro agile emergenziale, la descritta modalitĂ di svolgimento della prestazione lavorativa trova una naturale corsia di preferenza finalizzata a evitare assembramenti nei luoghi di lavoro e/o nei mezzi pubblici che, per ovvie ragioni, trasportano lavoratori[8]. Il progressivo sollecito allâuso di percentuali basse di lavoratori che esplichino lâattivitĂ in forma tradizionale Ăš ancora condizionato dallâevoluzione della curva nei contagi relativi alla malattia, che pare oramai arrivata alla c.d. âseconda ondataâ. Ă auto-evidente che la disciplina di tale forma di prestazione in via emergenziale, come prevista nella legislazione rapidamente susseguitasi questâanno, contenga numerose deroghe rispetto alle previsioni normative del 2017 per ovvie ragioni, a partire dalla scelta unilaterale, qualora lâinfrastruttura tecnologica e il settore lavorativo lo permettano, del datore di lavoro di prevedere forme di lavoro agile tout court per i propri subordinati.
A titolo esemplificativo e per ragioni di sintesi, inoltre, unâimportante semplificazione si prevede per lâinformativa sui rischi, generali e specifici, connessi alla peculiare modalitĂ di svolgimento della prestazione, regolamentata nella legge n. 81/2017. A tal riguardo la legge n. 81 dispone che il datore «Ú responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dellâattivitĂ lavorativa» (art. 18, co. 2) e deve impegnarsi a informare il prestatore sui rischi tipici del lavoro svolto in modalitĂ agile attraverso lo strumento dellâinformativa. In particolare, parte datoriale, ex art. 22, comma 1, con cadenza almeno annuale, consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza «unâinformativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalitĂ di esecuzione del rapporto di lavoro». Si tratta di un adempimento che presuppone lâassolvimento da parte del datore di tutti gli obblighi prevenzionali imposti dal d.lgs. n. 81/2008, Testo Unico della sicurezza sul lavoro (rielaborazione del DVR, verifica della conformitĂ dei dispositivi tecnologici forniti al lavoratore per il lavoro da remoto alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008, informazione e formazione sulle apparecchiature fornite e sul loro corretto utilizzo, adeguamento dei protocolli di sorveglianza sanitaria, ecc.). In tempi di emergenza da COVID-19, nella direzione di snellire e velocizzare gli adempimenti a carico del datore, si rende possibile lâassolvimento degli obblighi di informativa sui rischi semplicemente «in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dellâINAIL». Addirittura, nel caso delle PP.AA., Ăš possibile adottare la modalitĂ agile di svolgimento della prestazione prescindendo dagli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge del 2017: Ăš quindi escluso lâobbligo di informativa standardizzata INAIL, in ragione del contesto emergenziale che il nostro Paese si trova ancora a gestire[9].
Luogo, orario della prestazione, controlli datoriali
CiĂČ che consente allo smart working di differenziarsi nettamente dal telelavoro Ăš lâinsieme delle caratteristiche spazio-temporali che lo contraddistinguono.
Partendo, banalmente, dal luogo di lavoro, non Ăš secondario precisare che la seconda forma di svolgimento dellâattivitĂ menzionata Ăš condizionata dalla necessaria installazione, presso il domicilio del dipendente, di apparecchiature idonee allâesecuzione della prestazione lavorativa di carattere tecnologico. Il lavoratore, chiaramente, dovrĂ essere dotato di una connessione Wi-Fi, o perlomeno dovrĂ procedere alla sua installazione; questo comporta una prima, piĂč che notevole differenza rispetto al lavoro agile. Infatti, mentre il telelavoro necessiterĂ dello svolgimento dellâattivitĂ presso il domicilio (la nomenclatura completa di questo istituto Ăš, dâaltronde, telelavoro domiciliare), con la seconda modalitĂ sarĂ possibile, purchĂ© dotati di una connessione a Internet, lavorare pressochĂ© ovunque, non prevedendo la legge alcun limite spaziale in merito. Nel contesto microeconomico, a livello potenziale, ciĂČ determina la crescita di alcuni settori economici e la flessione di altri[10], benchĂ© dal punto di vista giuslavoristico e, prima ancora, sociale, rappresenti il frutto scaturente dal potenziamento del welfare aziendale, ottenuto grazie allâevoluzione digitale e allo sviluppo della platform economy[11].
Quanto allâaspetto del tempo della prestazione, soprattutto con riferimento allâorario di lavoro, sorge la peculiaritĂ piĂč importante, che coinvolge anche lâimpianto normativo del d.lgs. 66/2003, con cui per anni si Ăš disciplinato compiutamente il menzionato aspetto. Proprio la particolare struttura della prestazione resa in modalitĂ agile presuppone, come giĂ espresso, lâassottigliamento della linea di demarcazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, comportando correlativamente la crescita del MBO[12] attribuito alla dirigenza allâinterno delle aziende pubbliche e private. Non si puĂČ non rilevare che lâassegnazione di compiti, prescindendo dallâetero-determinazione di parte datoriale delle modalitĂ di svolgimento, dal punto di vista temporale, comporti la loro realizzazione secondo un metodo âsoggettivoâ per ogni dipendente e, potenzialmente, piĂč efficace ai fini del raggiungimento degli obiettivi aziendali. Per altro e ulteriore verso, la rimessione delle modalitĂ temporali di attivitĂ rimessa alla discrezionalitĂ del dipendente non fa altro che garantire una maggiore conciliazione vita-lavoro e un benessere organizzativo generale, fermo restando che non puĂČ concedersi, per natura del rapporto, alla parte subordinata un arbitrio totale su scadenze e tempistiche generali di attuazione degli obiettivi comuni. Tale ultimo assunto comporta il rovescio della medaglia sullâancora discusso âdiritto alla disconnessioneâ[13]. Mescolando continuamente i due aspetti, il tempo di lavoro e il tempo di riposo finiscono per miscelarsi vicendevolmente dando luogo al fenomeno efficacemente denominato time porosity[14]. Eppure, proprio la contrapposizione binaria fra il tempo di lavoro e il tempo di riposo rappresenta lâelemento fondativo su cui si regge la regolamentazione dellâorario di lavoro effettuata dalla direttiva n. 2003/88/CE: nella sua giurisprudenza, inoltre, la Corte di giustizia UE ha infatti chiarito che le nozioni di periodi di lavoro e di riposo vanno intese in opposizione reciproca, non esistendo categorie intermedie tra di esse[15]. Quanto al telelavoro, la modalitĂ di svolgimento della prestazione lavorativa, dal punto di vista temporale, rimane correlata agli accordi intercorrenti fra le parti e non possiede la flessibilitĂ determinata per la forma agile di svolgimento dellâattivitĂ prevista dalla l. 81/2017.
Ă, inoltre, importante rilevare come lâimplementazione dello smart working e la realizzazione dei compiti âper progettiâ in tempo minore rispetto al passato possa comportare anche un aumento di posti di lavoro, correlato alla riduzione potenziale di orario lavorativo per dipendente. In questo senso, lâEmilia-Romagna aveva presentato, ormai qualche anno fa, una proposta legislativa[16], rimasta in cantiere a causa della forte discutibilitĂ del tema fra le parti sociali e delle vicissitudini intercorse nellâultimo periodo storico.
Quanto al tema dei controlli datoriali, soprattutto in merito ai controlli da remoto, non Ăš in questa sede possibile approfondire compiutamente la disciplina in materia e la giurisprudenza che la contraddistingue. Ogniqualvolta vi sia una correlazione tra prestazione lavorativa e tecnologia, infatti, lo Statuto dei lavoratori trova applicazione soprattutto con lâart. 4[17], che indirettamente richiama, rispetto ad alcuni elementi fondamentali, allâapplicazione della normativa sulla protezione dei dati personali[18]. La modalitĂ agile di svolgimento della prestazione lavorativa non comporta deroghe alla suddetta legislazione, applicandosi la stessa, forse, anche piĂč severamente in ragione dellâimmaterialitĂ relativa allâattivitĂ svolta da parte del lavoratore subordinato. Fra i molti casi sottoposti al vaglio della Suprema Corte puĂČ essere menzionato, solo in quanto recentissimo e interessante, lâultimo arresto della giurisprudenza di legittimitĂ : con la sentenza n. 21888/2020, la Corte di cassazione agisce in senso confermativo rispetto alla pronuncia dei giudici dâappello in merito al licenziamento motivato da scarsa diligenza del dipendente. Tralasciando le mansioni del lavoratore nel caso concreto, di tipo meramente âanalogicoâ in quanto si trattava di portalettere, la Cassazione stabilisce che, qualora un dipendente abbia dei precedenti disciplinari e indipendentemente dallâaffidamento esterno dei servizi ispettivi sulle prestazioni dei lavoratori a soggetti terzi, il potere gerarchico datoriale permane e sono ammissibili controlli sullâeffettivo svolgimento dellâattivitĂ lavorativa da parte del datore di lavoro, âciĂČ indipendentemente dalle modalitĂ con le quali sia stato compiuto il controllo il quale, attesa la particolare posizione di colui che lo effettua, puĂČ legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino nĂ© il principio di correttezza e buona fede nellâesecuzione dei rapporti, soprattutto quando siffatta modalitĂ trovi giustificazione nella pregressa condotta non palesemente inadempiente dei dipendentiâ. Tale interpretazione apre un obiter dictum rispetto a eventuali controlli datoriali scaturenti da precedenti inadempimenti del dipendente o da eventuali contestazioni disciplinari che lâabbiano riguardato. A nulla valendo, in questo specifico caso, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della l. 300/1970 o lâinvocazione della tutela della privacy. Tale ultima pronuncia Ăš solo una delle ultime che conferma il contemperamento dellâesigenza di tutela per il lavoratore e il diritto datoriale di verificare la correttezza nellâadempimento della prestazione lavorativa. Non esiste, neppure in smart working, un diritto soggettivo assoluto del dipendente allo svolgimento libero della prestazione. Lâaccordo individuale di lavoro agile (accordo che, durante lâemergenza coronavirus puĂČ anche non essere siglato) puĂČ disciplinare anche le forme di esercizio del potere di controllo, per i periodi nei quali lâattivitĂ lavorativa viene svolta fuori dai locali aziendali, definendo le condotte che danno luogo allâapplicazione di sanzioni disciplinari. Le parti potrebbero quindi stabilire specifiche forme di controllo, nei limiti dellâarticolo 4 dello Statuto dei lavoratori[19].
[1] Cfr. M. Weiss, Digitalizzazione, smart working, politiche di conciliazione: La platform economy e le principali sfide per il diritto del lavoro, in Diritto delle relazioni industriali, 3, 2018, 715 ss.
[2] M. Tiraboschi, Il lavoro agile tra legge e contrattazione collettiva: la tortuosa via italiana verso la modernizzazione del diritto del lavoro, in Diritto delle relazioni industriali, 4, 2017, 921 ss.
[3]Â Disegno di legge.
[4] Cfr. P. Manzella, F. Nespoli, Le parole del lavoro: agile o smart?, in E. Dagnino, M. Tiraboschi (cur.), op. cit., 23-25.
[5]Â Ă questa la prospettiva in cui si collocava, per esempio, il disegno di legge Senatori Sacconi, DâAscola e altri, contenente Disposizioni per la promozione di forme flessibili e semplificate di telelavoro, presentato alla Camera dei Deputati il 29 gennaio 2014 e cui fece seguito il disegno di legge Poletti menzionato.
[6]Â Cfr. lâaccordo di rinnovo del 5 febbraio 2016 del CCNL dellâindustria alimentare, Si vedano altresĂŹ, sebbene in forma meno articolata, lâart. 5-bis in materia di lavoro agile/smart working della ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Energia e petrolio sottoscritto il 25 gennaio 2017 tra Confindustria energia e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, lâaccordo per il rinnovo del CCNL per le attivitĂ minerarie sottoscritto il 15 febbraio 2017 tra Assomineraria e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil. Parlano di lavoro agile o smart-working, ma in termini meramente programmatici o comunque rinviando per la sua compiuta regolamentazione alla approvazione dei disegni di legge in discussione in Parlamento, anche il nuovo art. 5, sezione IV, titolo III, dellâaccordo di rinnovo del 26 novembre 2016 tra Federmeccanica, Assistal e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, lâart. 19-ter del verbale di accordo del 12 maggio 2016 per il rinnovo del CCNL tra Federculture e FP-Cgil, Cisl FP, Uil FPL, Uil PA e lâaccordo di rinnovo del CCNL per gli addetti allâindustria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL sottoscritto il 15 ottobre 2015 tra Federchimica, Farmindustria e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil. Nota tratta da M. Tiraboschi, op. cit.
[7] M. Verzaro, Fattispecie della prestazione agile e limite dellâautonomia individuale, in Rivista italiana del diritto del lavoro, 2, 2019, 253, op. cit.
[8]Â CosĂŹ dispone lâart. 87 del d.l. 18/2020 (c.d. decreto âCura-Italiaâ), convertito nella legge n. 27/2020. Il d.l. 34/2020 (c.d. decreto âRilancia-Italiaâ), convertito nella legge n. 77/2020, ha precisato al proprio art. 90 che, per lâintero periodo emergenziale, i datori di lavoro del settore privato dovranno comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalitĂ Â smart working, ricorrendo alla documentazione disponibile sul sito. Tralasciando ulteriori disposizioni relative ai lavoratori con figli minori di 14 anni, il menzionato decreto dispone anche che, per i datori di lavoro pubblici e privati, la modalitĂ di lavoro agile potrĂ essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato fino alla cessazione dello stato di emergenza e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020. Con ogni evidenza, sulla scorta delle variazioni statistiche nel numero dei contagi, tale data potrebbe essere suscettibile di variazioni.
[9] C. Di Carluccio, Emergenza epidemiologica e lavoro agile: legislazione in materia di lavoro, in Rivista italiana di Diritto del lavoro, 1, 2020, 1 ss., cit.
[10] Si pensi ai cc.dd. âspazi di coworkingâ, che incentivano i lavoratori subordinati allâaggregazione in luoghi situati al di fuori dalla sede dellâazienda e coinvolgono altre forme di servizi utili (bar, ristoranti, librerie, ecc.). Tali spazi, tuttavia, rimangono tuttora in una dimensione di limbo, almeno fino al protrarsi dellâevento pandemico che stiamo vivendo. Ad avvertire, al contrario, una decrescita sono i servizi collocati nei pressi degli uffici o delle sedi delle imprese, che vedono giĂ tuttora e vedrebbero anche in futuro, al crescere delle percentuali di lavoro agile, una fortissima contrazione dei fatturati e una conseguente crisi del settore.
[11] I quattro tipi di lavoro tramite piattaforma sono descritti in V. De Stefano, Introduction: Crowdsourcing, the Gig-Economy and the Law, in CLLPJ, 2016, vol. 37, n. 3, 461-470. Cfr., in merito, v. ancora Cfr. M. Weiss, Digitalizzazione.
[12] Management by objectives. Ă una funzione manageriale concepita dalla teoria economica, tradotta legislativamente in Italia, per il settore del pubblico impiego, dal c.d. decreto Brunetta (legge n. 150/2009) che, travasando nelle Pubbliche Amministrazioni quanto giĂ preesistente nel mondo del lavoro privato, sposta il baricentro della determinazione degli obiettivi, nonchĂ© delle modalitĂ di raggiungimento degli stessi, sulla dirigenza. Questa modalitĂ di concepimento della realizzazione della mission aziendale ottiene un successo maggiore se affiancata dallâassegnazione dei compiti ai dipendenti con prestazione, per cosĂŹ dire, dematerializzata e con una maggiore responsabilizzazione nellâoperato.
[13] Cfr., fra i moltissimi contributi disponibili online, R. Zucaro, Il diritto alla disconnessione tra interesse collettivo e individuale. Possibili profili di tutela, 2019, in https://labourlaw.unibo.it/article/download/10234/10119; R. Perrone, Il «diritto alla disconnessione» quale strumento di tutela di interessi costituzionalmente rilevanti, in Federalismi.it, 2017, https://www.sipotra.it/old/wp-content/uploads/2017/12/Il-%C2%ABdiritto-alla-disconnessione%C2%BB-quale-strumento-di-tutela-di-interessi-costituzionalmente-rilevanti.pdf; L. Nerli, Lavoro agile: il diritto alla disconnessione va disciplinato negli accordi collettivi, 2019, in https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/rapporto-di-lavoro/quotidiano/2019/06/10/lavoro-agile-diritto-disconnessione-disciplinato-accordi-collettivi.
[14] E. Genin, Proposal for a Theorethical Framework for the Analysis of Time Porosity, IJCLLIR, 32, 3, 2016, 280.
[15] Cfr. A. Fenoglio, Il tempo di lavoro nella New Automation Age: un quadro in trasformazione, in Rivista italiana di Diritto del lavoro, 4, 2018, 625 ss.
[16]Â Proposta di legge presentata dal Gruppo assembleare LâAltra Emilia-Romagna e appoggiata dai gruppi consiliari regionali di Art. 1 MdP e di Sinistra Italiana, il 27 gennaio 2017, n. 3958.
[17] Lâultima modifica allâart. 4 della l. n. 300/1970 Ăš stata apportata dal d.lgs. 151/2015, facente parte del progetto di riforma sulla legge di delega denominata Jobs Act.
[18] I riferimenti normativi sono quelli della legge n. 300/1970, nonché, in materia di protezione dei dati, il Regolamento (UE) 2016/679 e il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018.
[19] V. G. Falasca, Coronavirus, boom smart working: possibili controlli su pc e posta aziendali, in Sole24Ore, consultabile su https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-boom-smart-working-possibili-controlli-pc-e-posta-aziendali-ADbVXAB.
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