tratto da progettoomnia.it

MEMOWEB N°176 DEL 17/09/2015

ACCETTABILI ANCHE LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE PERSONALMENTE PRESENTATE DALL’INTERESSATO

 

La posizione del Consiglio di Stato si innesta sui requisiti formali previsti dall’articolo 38 del Tuel in materia in considerazione dell’inscindibile nesso funzionale che lega l’attività del segretario comunale a quella dell’organo consiliare e nell’ipotesi di dimissioni contestuali au sensi dell’articolo 141 del 267/2000.

Nesso funzionale tra segretario comunale e organo consiliare ammettono la presentazione delle dimissioni del consigliere personalmente, anche svincolandosi dalle previsioni stringenti dell’articolo 38 del Tuel.

Ricostruendo il percorso logico della riforma del 2000 per cui il ruolo istituzionale del segretario comunale ha acquisito la funzione di interfaccia istituzionale dell’intera attività dell’organo, abbandonando quello di mero verbalizzatore degli atti, il parere reso dal Sistema per le Autonomie locali della regione Friuli Venezia Giulia afferma che sebbene il legislatore, all’art. 38 TUEL, abbia previsto la sottoposizione della presentazione delle dimissioni da parte dei consiglieri comunali a requisiti formali particolarmente stringenti in considerazione delle potenziali rilevanti conseguenze delle stesse in relazione alla continuità degli organi elettivi, sonovalide le dimissioni presentate al protocollo personalmente dai consiglieri, ancorché indirizzate al segretario comunale in relazione ad un’ipotesi di dimissioni contestuali ultra dimidium, ai sensi dell’articolo 141, comma 1, lett. b), n. 3; del Dlgs 267/2000.

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