tratto da ildirittoamministrativo.it
Cessazione della materia del contendere: presupposti per la dichiarazione.
 
 
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere o sopravvenuto difetto di interesse, non attengono alla intervenuta soddisfazione dell’interesse azionato con il ricorso, non essendo stati adottati atti satisfattivi dello stesso, quanto piuttosto ad una modificazione – per effetto del giudicato sfavorevole formatosi nelle more del giudizio – della propria posizione, con perdita del titolo di disponibilità dell’area e della posizione di titolare della concessione per la gestione del punto verde cui ineriscono le opere sanzionate con i gravati provvedimenti, e quindi con la perdita della posizione che radica l’interesse ad agire, nella specie di interesse alla prosecuzione del giudizio, come peraltro rilevato dalla resistente Amministrazione Comunale nella memoria depositata in data 19 febbraio 2020.
Ne consegue che deve ritenersi venuto meno l’interesse alla decisione, dalla quale parte ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità, dovendo pertanto il ricorso essere dichiarato improcedibile.

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