Anche per le città metropolitane facoltà di nomina del Direttore Generale in alternativa al Dirigente apicale
La Commissione Affari Costituzionali della Camera in sede referente ha approvato l’emendamento che prevede “la possibilità per i comuni con popolazione superiore a centomila abitanti di nominare, in alternativa al dirigente apicale, un direttore generale ai sensi dell’articolo 108 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e previsione, in tale ipotesi, dell’affidamento della funzione di controllo della legalità dell’azione amministrativa ad un dirigente di ruolo”.
Nella seduta odierna l’Aula ha approvato l’emendamento n. 9.142 che prevede “al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: della possibilità, per aggiungere le seguenti: le città metropolitane e“.
In altri termini, il Dirigente apicale non è obbligatorio per le città metropolitane e per i comuni con popolazione superiore a centomila abitanti che possono nominare, in alternativa al Dirigente apicale, un direttore generale.
(si veda pag. 39 del resoconto di seduta).
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