tratto da ItaliaOggi del 16.06.2017

Il tribunale di Pavia fissa i paletti per il conferimento di incarichi a contratto

Dirigenti, l’anzianità non basta

Oltre ai 5 anni di esperienza serve la specializzazione. Non basta la sola esperienza lavorativa di cinque anni in posizioni utili per l’accesso alla dirigenza per assegnare incarichi dirigenziali «a contratto».

La sentenza del Tribunale di Pavia, nelle vesti di giudice del lavoro, 9 giugno 2017, n.169, annullando un incarico dirigenziale a contratto per carenza di requisiti del destinatario, fornisce una visione molto chiara e innovativa in giurisprudenza delle regole derivanti dagli articoli 110, comma 1, del dlgs 267/2000 e 19, comma 6, del dlgs 165/2001.

Il giudice del lavoro ha riconosciuto la propria giurisdizione sulla procedura di assegnazione di un incarico a contratto, sulla base della giurisprudenza della Cassazione per la quale procedure non caratterizzate dalla presenza di una commissione che con poteri decisori e vincolanti stili una graduatoria fuoriescono dalla giurisdizione amministrativa e vanno verso quella ordinaria: nel caso di specie, la selezione per l’incarico a contratto era connotata da assenza di graduatoria e discrezionalità della scelta finale.

Tuttavia, i canoni interpretativi ai quali si è attenuto il giudice ordinario non risultano molto diversi da quelli ai quali farebbe riferimento il Tar. Per quanto la giurisdizione del giudice del lavoro sia attenta ai rapporti civilistici e, quindi, al rispetto dei principi di «buona fede e correttezza», in ripetuti passaggi la sentenza richiama puntualmente le norme di legge e anche il principio di «buona amministrazione», come elementi fondamentali della legittimità dell’azione pubblica. La sentenza considera necessario che le amministrazioni locali subordinino gli incarichi a contratto alle tre tipologie di professionalità che i dirigenti «esterni» debbono possedere, ai sensi dell’ articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001: «a) esperienza maturata per almeno cinque anni in posizioni dirigenziali, b) particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio nelle pubbliche amministrazioni, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono incarichi, in posizioni funzionali previste per l’ accesso alla dirigenza; c) provenienza da settori della ricerca universitaria e scientifica e della docenza universitaria».

Nel caso di specie, il candidato il cui incarico è stato annullato dal giudice non possedeva né la prima né la terza tipologia di competenze, ma solo la seconda.

La sentenza evidenzia che la norma contiene la «e» che abbina inscindibilmente la particolare specializzazione professionale all’ esperienza di lavoro almeno quinquennale.

Dunque, ai fini del legittimo conferimento degli incarichi a contratto, non è sufficiente la mera anzianità di 5 anni in posizioni che potenzialmente consentano di accedere alla dirigenza mediante concorsi: infatti, in questo caso, la specializzazione professionale non sarebbe «particolare», ma ordinaria, posseduta da chiunque abbia un’anzianità di servizio di cinque anni.

 Il giudice, però, non ha annullato l’incarico per questo motivo: infatti, la difesa del ricorrente non ha opposto (come avrebbe potuto) l’illegittimità del regolamento comunale che in contrasto con la legge considera l’anzianità di 5 anni come alternativa alla particolare esperienza professionale.

L’ assunzione a contratto è stata annullata per altre due ragioni. In primo luogo, il comune mediante il bando si era vincolato a sentire a colloqui i 22 candidati che avevano presentato domanda. Invece, il sindaco ha ritenuto di non tenere alcuno colloquio con i candidati interni (perché già conosciuti) e solo alcuni con i candidati esterni; il ricorrente, quindi, non ha avuto modo di essere sentito in fase selettiva.

In secondo luogo, il soggetto prescelto non dispone dei requisiti di particolare specializzazione professionale: infatti, ha una specializzazione professionale esclusivamente in materia urbanistica e non di lavori pubblici, oggetto dell’incarico; inoltre, al momento della selezione il servizio prestato in posizione per l’accesso alla dirigenza era perfino inferiore ai 5 anni.

l Tribunale, quindi, conclude che l’incaricato non possiede nemmeno i titoli per accedere alla selezione, non solo per ricevere l’incarico e per questa ragione lo annulla. Gli effetti, dunque, delle decisioni del giudice del lavoro finiscono per essere identici a quelle del Tar.

LUIGI OLIVERI -16 giugno 2017 -Pagina 35 Italia Oggi

 

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