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Le nuove regole fissate dall’ANAC per le segnalazioni dei whistleblowers

di Amedeo Di Filippo – Dirigente comunale
Con la delibera n. 312 l’Autorità anticorruzione sostituisce l’art. 13, Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela dei whistleblowers, di cui all’art. 54-bisD.Lgs. n. 165 del 2001. Materia sulla quale ha emanato le apposite “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.
L’Autorità presieduta da Cantone ha avvertito la necessità di ridefinire l’organizzazione del lavoro dell’Ufficio per la vigilanza sulle segnalazioni dei whistleblowers, ai fini di una razionalizzazione dei procedimenti attivati a seguito delle segnalazioni, nonché di una corretta delimitazione delle competenze e delle prerogative dell’Ufficio stesso.
Detto Ufficio è tenuto a vigilare sul rispetto della normativa in materia ovvero a vigilare affinché il segnalante non venga discriminato a motivo della segnalazione, possa usufruire all’interno della propria amministrazione di un sistema per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni e possa contare su di una attività di verifica e di analisi della propria segnalazione da parte del RPCT.
La ratio della legge è infatti la tutela del segnalante, che è assicurata sia garantendo in ogni momento la riservatezza della sua identità, sia azionando il potere sanzionatorio nei casi di cui al comma 6 dell’art. 54-bis, ossia nel caso in cui l’Ufficio per i procedimenti disciplinari acquisisca da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento.
Sulla base di queste argomentazioni, l’Anac sostituisce l’art. 13, Regolamento approvato nell’Adunanza del 30 ottobre 2018 ed entrato in vigore il 4 dicembre successivo, che tratta della archiviazione diretta delle segnalazioni/comunicazioni e detta disposizioni relative ai procedimenti di vigilanza attivati sulla base di una segnalazione di reati o irregolarità ai sensi dell’art. 54-bis.
Le modifiche
Nel testo previgente era disposto che, nel caso di segnalazione di illeciti ai sensi dell’art. 54-bis, i procedimenti di vigilanza in materia di contratti pubblici, anticorruzione, trasparenza e imparzialità dei funzionari pubblici sono affidati all’Ufficio per la vigilanza sulle segnalazioni pervenute all’Autorità, che svolge le attività istruttorie nel rispetto della tutela della riservatezza dell’identità del segnalante.
In casi di particolare complessità, su richiesta del dirigente, il Consiglio dell’Autorità può autorizzare la proroga dei termini previsti per il compimento degli atti del procedimento di vigilanza. I provvedimenti conclusivi sono adottati dal Consiglio, su congiunta proposta del dirigente e del dirigente dell’Ufficio di vigilanza.
Il nuovo testo affida all’ufficio che riceve la segnalazione l’onere di procedere all’archiviazione diretta delle segnalazioni/comunicazioni nei casi di:
a) manifesta mancanza di interesse all’integrità della pubblica amministrazione;
b) manifesta incompetenza dell’Autorità sulle questioni segnalate;
c) manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
d) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l’applicazione della sanzione;
e) intervento dell’Autorità non più attuale;
f) finalità palesemente emulativa;
g) accertato contenuto generico della segnalazione/comunicazione o tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione/comunicazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
h) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
i) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione/comunicazione.
Solo le segnalazioni che si pongono al di fuori dai casi sopra elencati vengono trasmesse agli uffici di vigilanza competenti per materia, i quali svolgono le attività istruttorie ai sensi del Regolamento di vigilanza e delle linee guida adottate dall’Autorità, nel rispetto della tutela della riservatezza dell’identità del segnalante e con la collaborazione degli altri uffici di vigilanza eventualmente coinvolti nella segnalazione.
L’ufficio trasmette bimestralmente al Consiglio l’elenco delle segnalazioni/comunicazioni valutate inammissibili o improcedibili, inviando notizia al segnalante dell’avvenuta archiviazione, nonché l’elenco delle segnalazioni.

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