tratto da cortedicassazione.it

Ente pubblico – danno cagionato a terzi – responsabilità anche quando il dipendente abbia approfittato delle sue attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche

Sentenza n. 13246 del 16 maggio 2019 – Sezioni Unite – Giurisprudenza Civile

Le Sezioni Unite, a risoluzione di contrasto, hanno affermato che lo Stato o l’ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del dipendente anche quando questi abbia approfittato delle sue attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle della amministrazione di appartenenza, purchè la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che il dipendente esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi – non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio contro fattuale riferito al tempo della condotta, senza l’esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviato o abusivo od illecito, non ne integrino uno sviluppo oggettivamente anomalo.

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