segnaliamo un articolo da quotidianoentilocali.ilsole24ore.com

Omessa denuncia degli abusi edilizi, il dirigente comunale non ha responsabilità oggettiva

di Francesco Machina Grifeo

QUI la sentenza della Corte di cassazione n. 16577 /2019

Non risponde automaticamente del reato di omessa denuncia, disciplinato dall’articolo 361 del codice penale – nel caso di un abuso edilizio – il responsabile dell’ufficio tecnico del comune che a seguito della presentazione di un permesso di costruire in sanatoria, non abbia trasmesso la notizia all’autorità giudiziaria. È infatti necessario dimostrare anche la «sussistenza dell’elemento soggettivo» del reato – vale a dire l’effettiva conoscenza della notitia criminis – «non potendosi ipotizzare una responsabilità in capo al pubblico ufficiale in base alla sola funzione amministrativa esercitata all’interno della struttura burocratica del comunale».

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