Corte di Cassazione

Ordinanza n. 5614 del 23/2/2023

Impiego pubblico – licenziamento disciplinare – controlli a campione – tempestività della contestazione disciplinare – momento di acquisizione della “notizia di infrazione”

– reiterazione delle irregolarità – notevole inadempimento – rigetto

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte di Cassazione conferma il licenziamento disciplinare di un dipendente pubblico che in molteplici occasioni ha sbagliato ad evadere le pratiche di sua competenza. I giudici di merito avevano rigettato la domanda proposta dal dipendente nei confronti dell’INPS – avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli in relazione alla non corretta lavorazione di 44 pratiche di riscatto ex art. 13 I. n. 1338/1962 -ritenendo inoltre tempestiva la contestazione disciplinare perché derivata da controlli effettuati dai superiori gerarchici a campione, in base a quanto disposto da apposita circolare interna. La consapevolezza della reale dimensione dell’inadempimento, inoltre, era stata acquisita dall’ufficio competente soltanto all’atto del ricevimento della relazione finale. L’ordinanza della Corte di Cassazione conferma il licenziamento considerando che sussiste il notevole inadempimento nella reiterazione delle irregolarità, che porta al recesso datoriale per giustificato motivo soggettivo, tenendo inoltre conto che l’impiegato era da tempo addetto all’incombenza. Ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la contestazione dell’addebito dall’art. 55 bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, assume rilievo esclusivamente il momento in cui l’ufficio competente abbia acquisito una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento mediante la contestazione, la quale può essere ritenuta tardiva solo quando l’Amministrazione rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per procedere.

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