17/03/2016 – La Corte dei conti non ha il compito di prevenire danni erariali non ancora prodotti

La Corte dei conti non ha il compito di prevenire danni erariali non ancora prodotti

 

Presupposto della giurisdizione della Corte dei conti ed elemento costitutivo dell’illecito contabile è l’esistenza di un danno erariale certo ed attuale.

Con la conseguenza che deve escludersi che possa rientrare nelle attribuzioni giurisdizionali della Corte dei conti il potere di ordinare, in via d’urgenza, alle amministrazioni di porre in essere azioni specifiche (anche assegnando termini o nominando, in caso di inottemperanza, commissari ad acta) onde evitare danni erariali futuri, ipotetici ed eventuali ovvero l’aggravamento di potenziali danni in itinere.

Questo quanto chiarito dalla sezione giurisdizionale per la Campania, in composizione monocratica, con l’ordinanza n. 63 depositata il 7 marzo 2016, con la quale è stata dichiarata l’improcedibilità per difetto assoluto di giurisdizione di un ricorso ex art. 700 c.p.c. finalizzato all’adozione di ordini giurisdizionali ingiuntivi con funzione preventiva e propulsiva dell’azione amministrativa.

Come evidenziato dalla Sezione, l’oggetto del giudizio di responsabilità amministrativa è l’accertamento dell’esistenza di un illecito contabile finalizzato alla condanna di coloro cui il danno erariale sia causalmente riconducibile (sulla base di un’imputazione per colpa grave).

Se manca un danno non solo non c’è illecito contabile, ma nemmeno la giurisdizione della Corte dei Conti.

Mentre nel processo amministrativo sono contemplate eccezionalmente ipotesi in cui il Giudice amministrativo può sostituirsi all’amministrazione nell’adozione del provvedimento, anche assegnando un termine a provvedere con nomina di un commissario ad acta in caso di inottemperanza, nell’ambito del processo contabile di responsabilità amministrativa l’unica statuizione di merito favorevole all’amministrazione danneggiata può essere solo quella di condanna dei convenuti.

Al contrario, non rientra nei compiti della Corte dei Conti, in sede giurisdizionale, quello di imporre all’amministrazione una certa organizzazione, di porre in essere attività o comportamenti specifici, anche se vincolati dalla legge, né nei confronti delle amministrazioni danneggiate per le quali agisce la procura, né con riguardo alle persone fisiche convenute nel giudizio di responsabilità amministrativa.

Né la Corte, in sede di giurisdizione di responsabilità, può esercitare poteri d’ordine e sostituitivi in relazione all’attività privatistica e gestionale delle amministrazioni, pena la violazione del principio di separazione dei poteri e lo sconfinamento del provvedimento giurisdizionale nell’area amministrativa.

Leggi l’ordinanza

CC Sez. Giurisd. Campania ord. n. 63-2016

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