tratto da entilocali-online.it
Incentivi tecnici: sono esclusi in caso di “partenariato pubblico privato”
14 Feb, 2020
 
 
Nella Delibera n. 429 del 21 novembre 2019 della Corte dei conti Lombardia, un Sindaco chiede un parere in merito alla corresponsione degli incentivi tecnici relativi all’attività di Rup nel caso di g“partenariato pubblico privato” in vigenza dell’ultrattività degli artt. 92 e 93 del Dlgs. n. 163/2006 per le opere realizzate prima dell’entrata in vigore del Dlgs. n. 50/2016. In particolare, il Sindaco chiede se i contratti di “partenariato pubblico privato” siano da considerare ambiti utili alla corresponsione degli incentivi di cui al Dlgs. n. 163/2006, rappresentando anche che la Sezione delle Autonomie, con la Delibera n. 15/2019, si è espressa per l’applicazione degli incentivi ai contratti di appalto e non ai contratti di concessione, ma con riferimento ad una diversa normativa, ossia con riguardo all’art. 113 del Dlgs. n. 50/2016.
La Sezione rileva che la Sezione delle Autonomie, nella Delibera sopra citata, afferma che l’art. 113 del Dlgs. n. 50/2016, è calibrato sui contratti di appalto e non tiene conto di quelle sostanziali differenze che caratterizzano i contratti di concessione. Analoghe considerazioni valgono per le norme che hanno disciplinato gli incentivi per la progettazione prima dell’emanazione del Dlgs. n. 50/2016, norme che, nelle diverse loro formulazioni, hanno sempre fatto riferimento, nell’individuare il parametro per stabilire la somma da destinare alla corresponsione degli incentivi, agli “importi posti a base di gara per opere o lavori”, facendo così esplicito riferimento ai contratti di appalto.
La Sezione Autonomie ha evidenziato l’intrinseca connessione degli incentivi previsti dal Dlgs. n. 163/2006 solamente con gli appalti di opere e lavori, essendo al tempo esclusi i casi di appalti per beni e servizi poi introdotti dalla novella dell’art 113 del Dlgs. n. 50/2016. È evidente quindi che tale novella ha comportato una sostanziale estensione del campo di applicazione degli incentivi, senza tuttavia estenderli ai contratti di concessione. Se dunque secondo la normativa ora vigente l’estensione agli appalti per beni e servizi non giova al riconoscimento dei contratti di concessioni come ambito incentivabile, tanto meno appare possibile che questo avvenga con riferimento alla normativa previgente che, come parametro alla base del calcolo delle somme erogabili si è riferita all’importo posto a base di gara solamente “per opere e lavori”.
Inoltre, la Sezione aggiunge che il Principio enunciato dalla Sezione delle Autonomie (che esclude l’applicazione degli incentivi alle concessioni) trova completa e totale applicazione, non solo nell’ipotesi di concessione, ma anche nel caso in cui la questione attenga ad altre forme contrattuali come, per l’appunto, nel caso di forme di “partenariato pubblico privato”.

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