17/01/2020 – Sui gruppi decide l’ente

Osservatorio viminale
Sui gruppi decide l’ente
 
Quali iniziative possano essere intraprese nel caso in cui i consiglieri del gruppo misto di un comune della regione Sicilia non riescano ad accordarsi per designare il proprio capogruppo?
 
Al riguardo, si premette che l’ordinamento degli enti locali, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto della regione Sicilia, rientra tra le materie di competenza esclusiva della legislazione regionale e che l’art. 16 dello stesso ne demanda all’Assemblea regionale l’ordinamento amministrativo.
La materia dei gruppi consiliari, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale siciliana n. 30 del 23.12.2000, è regolata dalle apposite norme statutarie e regolamentari dai singoli enti locali nell’ambito della riconosciuta autonomia organizzativa dei consigli.
Pertanto la soluzione della questione è da individuare in siffatte disposizioni
Nel caso di specie, è stato osservato che, nell’ambito della normativa locale del comune, non si rinvengono specifiche disposizioni che consentano di individuare la figura del capo del gruppo misto, in assenza di un’apposita designazione da parte del gruppo stesso.
In caso di rifiuto dei componenti del gruppo consiliare ai fini dell’individuazione del capogruppo, occorre che l’ente provveda tempestivamente ad integrare la normativa locale individuando un’apposita disciplina che consenta di individuare il capogruppo anche nella ipotesi prospettata.

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