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Conflitto di interessi: obbligo di astensione dei membri della Commissione di concorso
16 Gen, 2020
 
 
Nella Sentenza n. 352 del 1° ottobre 2019 della Corte dei conti d’Appello, un Dirigente medico presso una Asl è stato condannato al risarcimento, in favore della stessa Azienda sanitaria, per avere lo stesso omesso di astenersi dallo svolgimento dell’incarico di Presidente di una Commissione di concorso, nonostante la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi per i rapporti di stretta vicinanza e professionali che lo legavano a 2 candidati.
I Giudici osservano che, con riguardo all’applicazione degli artt. 1 e 6-bis della Legge n. 241/90 alle Commissioni di concorso, assumono rilievo diretto i Principi costituzionali (di cui principalmente all’art. 97) recepiti e sviluppati nella Legge n. 241/1990, nonché gli art. 51, commi 1 e 2, e 52 del Cpc., specificamente dettato per i Giudici, in regime processuale. Le norme vanno quindi “coordinate”, avendo l’evoluzione giurisprudenziale identificato limiti “ulteriori” rispetto alle cause “tipiche” (e tassative) normate all’art. 51, comma 1, del Cpc., allargandone il Principio di “astensione” tutte le volte che possa manifestarsi un “sospetto”, consistente, di violazione dei Principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento, (comunque inquadrabile nell’art. 51, comma 2, del Cpc.). Dunque, tutte le volte che sia ipotizzabile un potenziale “conflitto di interessi”, il soggetto giudicante si deve astenere. E il conflitto di interessi può esprimersi, non solo in termini di grave “inimicizia” nei confronti di un candidato, ma anche in tutte le ipotesi di peculiare “amicizia” o assiduità nei rapporti (personali, scientifici, lavorativi, di studio), rispetto ad un altro concorrente, in misura tale che possa determinare anche solo il dubbio di un sostanziale “turbamento” o “offuscamento” del Principio di imparzialità. Pertanto, se è pur vero che, di regola, la sussistenza di singoli e occasionali rapporti di collaborazione tra uno dei candidati ed un membro della Commissione esaminatrice non comporta sensibili alterazioni della par condicio tra i concorrenti, è altrettanto vero che l’esistenza di un rapporto di collaborazione costante (per non dire assoluta) determina necessariamente un particolare vincolo di amicizia tra i detti soggetti, che è idonea a determinare una situazione di incompatibilità dalla quale sorge l’obbligo di astensione del Commissario, pena, in mancanza, il viziare in toto le operazioni concorsuali.
L’obbligo di astensione, per incompatibilità, dei componenti un Organo collegiale si verifica per il sol fatto che questi siano portatori di interessi personali atti ad inverare una posizione di conflittualità o anche di divergenza rispetto a quello, generale, affidato alle cure della Pubblica Amministrazione, indipendentemente dalla circostanza che, nel corso del procedimento, l’Organo abbia proceduto in modo imparziale, o che non vi sia prova di condizionamento per effetto del potenziale conflitto d’interessi e che sussiste, per evitare l’uso strumentale dell’obbligo d’astensione e della correlata ricusazione, la necessità d’una lettura assai stringente delle norme ex art. 51 del Cpc..
Inoltre, nei procedimenti amministrativi in generale ed in particolare nelle procedure concorsuali finalizzate all’assunzione nel “Pubblico Impiego” non vi è un obbligo specifico di preventiva ricusazione dei componenti le Commissioni giudicatrici che pur si trovano in situazione di incompatibilità. La ricusazione infatti costituisce un obbligo soltanto in sede giurisdizionale in cui l’interessato deve far valere le proprie ragioni con lo speciale procedimento preventivo, mentre nei procedimenti concorsuali amministrativi il candidato ha una mera facoltà in proposito. Egli infatti può altresì attendere l’esito del concorso e dedurre il vizio di illegittimità della composizione della Commissione giudicatrice al fine di far annullare le prove di concorso ed il loro esito.
Anche nell’ambito dei procedimenti in cui sia espressamente previsto un obbligo di ricusazione è stato comunque escluso che lo stesso possa configurarsi come necessario presupposto ovvero elemento ostativo della successiva azione giurisdizionale per chi intenda dolersi del mancato rispetto del dovere di astensione. E’ stato in proposito affermato che le cause di astensione “si possono far valere per la prima volta in sede di impugnazione del provvedimento finale”. Ciò in considerazione del fatto che la procedura concorsuale è retta dal generale principio costituzionale di imparzialità, di cui all’art. 97 della Costituzione.

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