tratto da Italia Oggi del 16.10.2020
La Rgs spiega i conteggi sul fondo decentrato
di Matteo Barbero

Dalla Ragioneria generale dello stato le istruzioni per i conteggi sul fondo della contrattazione decentrata. Con la nota prot. 179877/2020, via XX Settembre ha finalmente fornito alcuni chiarimenti in ordine alle modalità dell’adeguamento del limite del trattamento accessorio imposto dall’art. 33, comma 2 del decreto Rilancio (dl 34/2019) Quest’ultimo, lo ricordiamo, prevede l’obbligo di incrementare il tetto previsto dall’art. 23, comma 2 del dlgs 75/2017, fissato all’anno 2016 nel caso in cui il numero dei dipendenti sia superiore rispetto a quelli presenti al 31 dicembre 2018 (mentre il dpcm 17 marzo 2020 ha chiarito che nel caso inverso non è necessario agire in riduzione). Sebbene la citata notata riguardi principalmente le aziende sanitarie, essa contiene anche indicazioni importanti per i comuni. Per questo ultimi l’adeguamento del limite andrà operato distintamente per il personale dirigente che accede al fondo delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato in ultimo disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 agosto 2010, nonché per il personale non dirigente, sia con riferimento al fondo risorse decentrate disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro 22 maggio 2018 che con riferimento alle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative corrisposte a carico dei bilanci degli enti, previsto dal medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro. A tal fine deve essere preso in considerazione unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo pertanto, diversamente dai conteggi indicati per la valorizzazione del valore medio pro-capite, il personale con contratto a tempo determinato ed avendo cura di escludere dal calcolo le assunzioni a tempo indeterminato di personale in precedenza in servizio a tempo determinato, il cui trattamento accessorio risulta già ricompreso nel fondo per la contrattazione integrativa.

Il primo passaggio è il calcolo del valore medio pro-capite del trattamento accessorio del 2018, dato dal rapporto fra (al numeratore) il fondo di competenza del 2018 al netto delle voci escluse sommato al valore dello stanziamento destinato nello stesso anno alle posizioni organizzative e (al denominatore) il personale in servizio al 31 dicembre 2018, destinatario delle somme di cui sopra.
La Ragioneria generale dello stato suggerisce di utilizzare i cedolini emessi e da emettere, evidentemente al netto di quelli eventualmente destinati alla tredicesima mensilità, come unità di misura convenzionale. Si considereranno allora per un dipendente che ha lavorato tutto l’anno a tempo pieno 12 cedolini paga; per un dipendente che ha lavorato tutto l’anno a part-time al 50% 6 cedolini paga; per un dipendente cessato il 1° di settembre 8 cedolini paga; per un dipendente che è stato assunto al 1 di ottobre a tempo pieno, 3 cedolini paga; e via dicendo allo stesso modo per tutti i lavoratori. La somma di tutti i cedolini diviso 12 fornirà il numero dei dipendenti presenti nell’anno, da confrontare con quelli al 31 dicembre 2018. Una volta determinata l’entità del valore medio di salario accessorio si procederà all’adeguamento del limite, come detto, solo nel caso in cui esso vada incrementato.
A titolo esemplificativo, ponendo pari a 100 unità di personale in servizio al 31 dicembre 2019 qualora nell’anno 2020 tale personale aumentasse di 10 unità, il limite sarà adeguato di 10 quote unitarie. Qualora l’anno successivo il personale in servizio si dovesse attestare su 108 unità (quindi 2 in meno rispetto al 2021), il limite 2016 sarà adeguato per 8 quote unitarie (in diminuzione rispetto al 2021). Infine, qualora in un certo anno il personale scendesse a 99 unità, il limite 2016 non subirà alcun adeguamento, né in aumento, né in diminuzione.

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