Dalla Ragioneria generale dello stato le istruzioni per i conteggi sul fondo della contrattazione decentrata. Con la nota prot. 179877/2020, via XX Settembre ha finalmente fornito alcuni chiarimenti in ordine alle modalità dell’adeguamento del limite del trattamento accessorio imposto dall’art. 33, comma 2 del decreto Rilancio (dl 34/2019) Quest’ultimo, lo ricordiamo, prevede l’obbligo di incrementare il tetto previsto dall’art. 23, comma 2 del dlgs 75/2017, fissato all’anno 2016 nel caso in cui il numero dei dipendenti sia superiore rispetto a quelli presenti al 31 dicembre 2018 (mentre il dpcm 17 marzo 2020 ha chiarito che nel caso inverso non è necessario agire in riduzione). Sebbene la citata notata riguardi principalmente le aziende sanitarie, essa contiene anche indicazioni importanti per i comuni. Per questo ultimi l’adeguamento del limite andrà operato distintamente per il personale dirigente che accede al fondo delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato in ultimo disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 agosto 2010, nonché per il personale non dirigente, sia con riferimento al fondo risorse decentrate disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro 22 maggio 2018 che con riferimento alle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative corrisposte a carico dei bilanci degli enti, previsto dal medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro. A tal fine deve essere preso in considerazione unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo pertanto, diversamente dai conteggi indicati per la valorizzazione del valore medio pro-capite, il personale con contratto a tempo determinato ed avendo cura di escludere dal calcolo le assunzioni a tempo indeterminato di personale in precedenza in servizio a tempo determinato, il cui trattamento accessorio risulta già ricompreso nel fondo per la contrattazione integrativa.
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