tratto da self-entilocali.it
Attività extra lavorative non previamente autorizzate
Pubblicato il 15 ottobre 2020

 
Le attività extra lavorative, svolte fuori dall’orario di lavoro, seppur liberamente esercitabili e non in potenziale conflitto di interesse  con l’ordinaria attività lavorativa pubblica devono essere previamente autorizzate.
In caso di assenza dell’autorizzazione dovrà essere risarcito per danno erariale l’ente datore di lavoro in misura pari ai compensi percepiti per l’attività extra lavorativa svolta al netto delle imposte già corrisposte dal dipendente pubblico.
Questo quanto espresso dalla Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale Lombardia, con la deliberazione n. 142, depositata il 30 settembre 2020.
Nel caso di specie, il Procuratore regionale aveva citato in giudizio per presunto danno erariale una collaboratrice professionale sanitaria con contratto a tempo indeterminato per aver svolto, senza l’autorizzazione ex art. 53, comma 7 del d.lgs. 165/2001 del direttore generale dell’azienda ospedaliera presso cui lavora, attività libero professionali retribuite presso terzi dal 2007 al 2011.
La collaboratrice adduceva in sua difesa che era stata costretta per motivi economici familiari a svolgere tali attività extra-lavorative, svolte al di fuori dell’orario di lavoro,  che non si ponevano in alcun modo in conflitto di interesse con l’attività infermieristica pubblica e che non avevano inciso sul rendimento lavorativo ospedaliero.
La magistratura contabile ha ricordato che il rapporto di lavoro pubblico è caratterizzato dal regime delle c.d. incompatibilità, in base al quale il dipendente pubblico non può svolgere attività extra lavorative se non in precisi limiti prefissati, quali quelli ex art. 53 del d.lgs. 165/2001, ovvero previa autorizzazione datoriale o attività liberamente esercitabili senza autorizzazione in quanto espressive di basilari libertà costituzionali.
La Corte dei Conti ha ritenuto che la condotta della collaboratrice sanitaria seppur rientrante tra le attività espletabili, dunque non vietate in assoluto, per la loro occasionalità e non professionalità necessitava di una preventiva autorizzazione datoriale.
Pertanto, la magistratura contabile, nella sentenza in commento, ha condannato la dipendente pubblica al risarcimento del danno arrecato all’azienda ospedaliera per il mancato versamento all’azienda delle indebite somme  percepite dalla lavoratrice per le prestazioni extra lavorative svolte senza la previa autorizzazione da parte dell’ente datore di lavoro.
Leggi la deliberazione

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