16/10/2019 – Legittima la scelta del Comune di esonerare i dipendenti dalla prova preselettiva del concorso

Legittima la scelta del Comune di esonerare i dipendenti dalla prova preselettiva del concorso
di Federico Gavioli – Dottore commercialista, revisore legale e giornalista pubblicista
Il TAR della Puglia con l’ordinanza n. 375, del 20 settembre 2019, ha legittimato l’operato di un Comune; per i giudici amministrativi l’esonero del personale interno dell’ente locale dalla prova preselettiva rappresenta una scelta discrezionale che non è da ritenersi lesiva degli altri concorrenti e come tale non è illegittima.
La vicenda nasce con la Determina del Direttore del Personale di un Comune pugliese con cui è stato indetto il “concorso pubblico per titoli e esami, per il conferimento di complessivi n. 20 posto di Funzionario Specialista Amministrativo – categoria D – vacanti e disponibili, di cui 10 posti riservati al personale interno del Comune (….)”; l’art. 7 dell’allegato Bando di concorso, dispone che “i dipendenti del Comune di (……) che partecipano in qualità di riservatari sono esonerati dalla prova preselettiva, in quanto ammessi di diritto alle prove d’esame “.
Il TAR osserva che il ricorso in esame mira, in sostanza, alla contestazione delle scelte discrezionali del Comune in materia di politiche assunzionali del proprio personale.
Per i giudici amministrativi va considerato che l’esonero del personale interno del Comune dalla prova preselettiva costituisce di per sé scelta organizzativa non manifestamente irragionevole, in relazione all’intuitiva riconducibilità a profili esperienziali.
Va , inoltre, considerato, osservano i giudici amministrativi, che si sarebbe potuto alternativamente procedere con concorsi interni riservati esclusivamente al personale già in servizio, in tal modo diminuendo in radice e “a monte” le chances selettive di tutti i partecipanti alla procedura, che, viceversa, appaiono essere state incrementate dall’attuale scelta organizzativa del Comune stesso, anche al netto della relativa agevolazione costituita dal contestato esonero dalla prova preselettiva sopra evidenziata.
Per tali motivi il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, respinge l’istanza con compensazione delle spese.

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