16/09/2022 – Alle controversie in materia di PNRR si applicano le norme ordinarie sulla competenza territoriale

Processo amministrativo – competenza – territoriale – controversie in materia di PNRR – competenza funzionale inderogabile – rinvio all’art. 14, comma 3, c.p.a. – non opera

I ricorsi aventi ad oggetto procedure amministrative finanziate in tutto o in parte con risorse previste dal PNRR non rientrano nel novero di quelle soggette a rito abbreviato ai sensi dell’art. 119, c.p.a., ciò in quanto l’art. 12 bis, comma 5, del d.l. n. 68/2022 (nel prevedere che “ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si applicano, in ogni caso, gli articoli 119, comma 2, e 120, comma 9, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”) ha operato un rinvio parziale alla disciplina del rito speciale per le procedure di affidamento dei contratti pubblici di cui all’art. 119 c.p.a., richiamando solamente i commi 2 (relativo al dimezzamento dei termini processuali) e 9 (relativo al deposito della sentenza), né ha espressamente ampliato l’elenco delle materie soggette a rito abbreviato di cui al primo comma dell’art. 119 c.p.a.

Pertanto, la competenza funzionale inderogabile, prevista dall’art. 14, comma 3, c.p.a. per i giudizi di cui all’art. 119, non comprende le controversie riguardanti le procedure amministrative finanziate in tutto o in parte con risorse previste dal PNRR, per le quali continuano pertanto ad applicarsi gli ordinari criteri di riparto della competenza territoriale dettati dall’art. 13, c.p.a.

Tar Palermo, sez. III, ord., 12 settembre 2022, n. 2553 – Pres. (f.f.) Lento, Est. Salone

 

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