“I giudici contabili d’appello, confermando la sentenza di primo grado, hanno rilevato in via preliminare come, trattandosi di un ex dipendente, la persona assunta avrebbe potuto rivestire la carica di staff quale collaboratrice esterna, ma esclusivamente con contratto di lavoro subordinato e non con un contratto di lavoro autonomo. A supporto di questa interpretazione è la stessa legge, confermata da tempo dalla giurisprudenza contabile, che impone l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. Infatti, l’assunzione a tempo determinato prevista dall’articolo 90 del Tuel non coincide con il conferimento di incarichi in senso stretto (articolo 7 del Dlgs 165/2001) e con la stipula di contratti di collaborazione continuativa di natura autonoma, mentre impone la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e l’applicazione del contratto (tra le tante, Sezione II, sentenza n. 538/2014; Sezione III n. 122 e 352 del 2017).
Per quanto riguarda, infine, al visto contabile espresso dal responsabile finanziario, il Collegio di appello ha detto che, nel caso di specie, non si discute della copertura finanziaria ma della legittimità della tipologia del contratto utilizzato contra legem, con la conseguenza che l’esistenza del visto di regolarità contabile non sottrae da responsabilità erariale per colpa grave il segretario, il quale, nel suo ruolo di consulente giuridico-amministrativo dell’ente bene avrebbe potuto (e dovuto) motivare il dissenso per gli evidenti profili di illegittimità del contratto aventi una diretta ricaduta sul piano finanziario.”
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