Urbanistica. Valutazione dell’urbanizzazione effettiva
La valutazione dell’effettiva urbanizzazione, come ratio elidente la necessità del piano attuativo, va fatta in relazione all’intero comparto o comprensorio, inteso in modo da comprendere (e non da escludere) anche l’area di contorno all’edificio progettato e la considerazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria non può limitarsi alle aree di contorno rispetto all’edificazione progettata ma deve riferirsi al comprensorio stesso predisponendone la necessaria pianificazione
Pubblicato il 18/06/2019
N. 01062/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01460/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1460 del 2015, proposto da
Alemanno Fernanda, rappresentata e difesa dall’Avvocato Manuela De Micheli, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia – Lecce, in Lecce, via F. Rubichi, n. 23;
contro
Comune di Galatone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabrizio Mangia, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Marcello Marcuccio in Lecce, viale Otranto, n. 117;
per l’annullamento:
– della nota prot. n. 5205 del 9 marzo 2015, notificata in data 11 marzo 2015, a firma del Responsabile del procedimento e del Responsabile del Settore “Assetto del Territorio e Urbanistica” del Comune di Galatone, recante diniego della richiesta del permesso di costruire del 30 gennaio 2013;
– della nota prot. n. 17679 del 4 luglio 2013, a firma del Responsabile del procedimento e del Responsabile del Settore “Assetto del Territorio e Urbanistica” del Comune di Galatone, recante preavviso di rigetto;
– di ogni atto preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;
– nonché, in subordine, per il riconoscimento dell’obbligo dell’A.C. di attivare il procedimento di determinazione dell’indennità per la reiterazione del vincolo di P.U.E..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Galatone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2019 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti l’Avv. M. De Luca, in sostituzione dell’Avv. M. De Micheli, e l’Avv. G.L. Cassini, in sostituzione dell’Avv. F. Mangia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente ha impugnato, domandandone l’annullamento:
– la nota prot. n. 5205 del 9 marzo 2015, notificata in data 11 marzo 2015, a firma del Responsabile del procedimento e del Responsabile del Settore “Assetto del Territorio e Urbanistica” del Comune di Galatone, recante diniego della richiesta del permesso di costruire del 30 gennaio 2013, per la realizzazione di un’abitazione unifamiliare isolata in zona “C3” di espansione (riservata all’edilizia economica e popolare), Comparto n. 11, in Contrada “Toffo”, dando seguito, dopo la diffida a concludere il procedimento inoltrata dalla ricorrente, alla precedente nota del 4 luglio 2013 prot. n. 17679 di comunicazione di preavviso di rigetto;
– la nota prot. n. 17679 del 4 luglio 2013, a firma del Responsabile del procedimento e del Responsabile del Settore “Assetto del Territorio e Urbanistica” del Comune di Galatone, recante il relativo preavviso di rigetto;
– ogni atto preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Ha chiesto, in subordine, l’accertamento e il riconoscimento dell’obbligo dell’Amministrazione Comunale di attivare il procedimento di determinazione dell’indennità per la reiterazione del vincolo di Piano Urbanistico Esecutivo, e del correlativo diritto della ricorrente.
A sostegno del ricorso ha dedotto le censure così rubricate:
1) Violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 – Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell’atto – Travisamento ed erronea valutazione dei fatti – Contraddittorietà tra più atti;
2) Difetto e/o carenza di motivazione – Illogicità manifesta – Difetto e/o carenza di istruzione – Discrezionalità tecnica;
3) Difetto di motivazione sul regime urbanistico applicabile alla zona – Insufficiente determinazione sull’efficacia del vincolo P.E.E.P., alla luce dell’intervento della Corte Costituzionale sulle norme di cui agli artt. 37, comma 5 della Legge regionale n. 56/1980 e 17, comma 3, della Legge Regionale n. 20 del 2001, anche al fine di eventualmente richiedere l’indennità per superamento del termine decennale.
Si è costituito in giudizio il Comune di Galatone, contestando “in toto” le avverse pretese e chiedendo la reiezione del gravame.
Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.
All’udienza pubblica del 19 marzo 2019, su istanza di parte, la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
0. – Il ricorso è infondato nel merito e deve essere, quindi, respinto.
1. – Giova premettere che l’impugnato diniego di permesso di costruire rinvia, “per relationem”, alla precedente comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 17679 del 4 luglio 2013, che “qui si intende riportata anche se non materialmente allegata”, (quest’ultima) così testualmente motivata:
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Richiamato, poi, il disposto dell’art. 9 della Legge n. 167/1962 (statuente che “L’approvazione dei piani equivale anche a dichiarazione di indifferibilita’ ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in esso previsti” – terzo comma – e che “Le aree comprese nel piano rimangono soggette, durante il periodo di efficacia del piano stesso, ad espropriazione a norma degli articoli seguenti, per i fini di cui al primo comma dell’articolo 1” – quinto comma), assume che, “se si considera la zona in cui l’istante ha richiesto il permesso di costruire come zona facente parte del P.E.E.P. solo parzialmente inattuato (così sembrerebbe, ma il Comune di Galatone non lo ha specificato), non è dato comprendere se resterebbe l’obbligo di osservare, per la parte non attuata, le previsioni dello strumento esecutivo scaduto, decadendo però di fatto gli effetti della pubblica utilità delle opere previste e cioè sia i vincoli di natura espropriativa che le destinazioni urbanistiche complementari”.
Afferma, ancora, che sarebbe “obbligo del Comune, nel riesaminare l’istanza del ricorrente, di tener conto che la decadenza dello strumento attuativo (sempre che di decadenza trattasi, a prescindere se sia parziale o totale) non determina l’inedificabilità dell’area interessata dal vincolo”.
Deduce, poi, che <
Lamenta, inoltre (seconda censura), la carenza motivazionale sotto altro profilo, sostenendo che <
Il Comune resistente non avrebbe compiutamente specificato: “a) la natura dell’intervento edilizio richiesto e la correlativa incidenza che esso avrebbe sull’esigenza della dotazione del preordinato piano esecutivo”, “la situazione di fatto esistente sull’area interessata”, l’“adeguata e scrupolosa valutazione dello stato di urbanizzazione già eventualmente presente nella zona”, essendo, in particolare, “La complessa ed articolata valutazione … di esclusiva competenza dell’amministrazione che ha l’obbligo di dimostrare l’insufficiente urbanizzazione e la correlativa necessità degli strumenti attuativi” (il che concreterebbe, essenzialmente, a suo dire, un inadeguato esercizio della discrezionalità tecnica di competenza).
Lamenta, ancora (terza doglianza), sostanzialmente, il difetto di motivazione dei gravati atti in ordine al regime urbanistico applicabile alla zona, assumendone, in particolare, l’illegittimità, laddove si ritiene necessaria la <
Afferma, ancora, che “il proprietario di immobile in zona con vincolo pacificamente decaduto da un considerevole lasso di tempo ha diritto al rilascio della concessione edilizia secondo i generali criteri dettati dalle leggi urbanistiche come se il vincolo non fosse mai esistito”, atteso che “Trascorso un considerevole lasso di tempo tale area cessa il suo assoggettamento alla disciplina delle zone bianche”.
Conclude, sostenendo che, anche nella denegata ipotesi in cui questo Tribunale ritenesse la legittimità delle scelte operate dalla P.A., permarrebbe <
3. – Tutte le suddette articolate censure vanno disattese.
4. – Ed invero, in linea generale, è stato condivisibilmente osservato (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 29 dicembre 2017, n. 6168) che:
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4.1 – Sempre in linea generale, è stato altrettanto a ragione ritenuto che “la valutazione dell’effettiva urbanizzazione, come ratio elidente la necessità del piano attuativo, va fatta in relazione all’intero comparto o comprensorio, inteso in modo da comprendere (e non da escludere) anche l’area di contorno all’edificio progettato” e che “la considerazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria “non può limitarsi alle aree di contorno rispetto all’edificazione progettata ma deve riferirsi al comprensorio stesso predisponendone la necessaria pianificazione” (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 16 luglio 2012, n. 4134 e giurisprudenza ivi citata).
E’ stato, inoltre, condivisibilmente osservato che “un titolo edilizio può essere rilasciato, anche in assenza del piano attuativo richiesto dalle norme di piano regolatore, solo se è stato accertato che il lotto del richiedente è l’unico a non essere stato ancora edificato e si trova in una zona che, oltre ad essere integralmente interessata da costruzioni, è anche dotata delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria pari agli standard urbanistici minimi prescritti (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 06 novembre 2017, n. 5119).
E, comunque, anche in presenza di una zona già urbanizzata, la necessità dello strumento attuativo è esclusa solo nei casi nei quali la situazione di fatto, in presenza di una pressoché completa edificazione della zona, sia addirittura incompatibile con un piano attuativo, ma non anche nell’ipotesi in cui, per effetto di una edificazione disomogenea, ci si trovi di fronte ad una situazione che esige un intervento idoneo a restituire efficienza all’abitato, riordinando e talora definendo ex novo un disegno urbanistico della zona, ad esempio, completando il sistema della viabilità secondaria o integrando l’urbanizzazione esistente per garantire il rispetto degli standards minimi per spazi e servizi pubblici e le condizioni per l’armonico collegamento con le zone contigue, già asservite all’edificazione. Ciò, in quanto l’esigenza di un piano di lottizzazione, quale presupposto per il rilascio della concessione edilizia, s’impone anche al fine di un armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo, allo scopo di potenziare le opere di urbanizzazione già esistenti e, quindi, anche alla più limitata funzione di armonizzare aree già compromesse ed urbanizzate, che richiedano una necessaria pianificazione della maglia e perciò anche in caso di lotto intercluso o di altri casi analoghi di zona già edificata e urbanizzata (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1434)” (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 27 marzo 2018, n. 1906).
5. – Orbene, nella fattispecie concreta in esame, gli atti comunali impugnati risultano, ad avviso del Collegio, adeguatamente e correttamente motivati, in quanto (in via dirimente):
– per un verso, le NN.TT.AA. del vigente P.R.G. del Comune di Galatone prescrivono la necessità della previa (ri)approvazione di un nuovo Piano per l’Edilizia Economica e Popolare, – invece – mai (ri)approvato dopo l’entrata in vigore del Piano Regolatore Generale, nel mentre il previgente P.E.E.P. del 1972 è ormai scaduto; e di tanto è dato espressamente e adeguatamente conto negli atti impugnati, laddove si riportano le pertinenti disposizioni delle NN.TT.AA. vigenti (<
– e, per altro verso, l’area in questione è priva di opere di urbanizzazione primaria e secondaria; e anche di tanto si fa esplicitamente e adeguatamente menzione negli atti impugnati, laddove si precisa che “L’Ufficio, altresì, nel valutare la possibilità di autorizzare l’intervento nonostante l’assenza del preordinato piano esecutivo, ritiene che il livello di urbanizzazione dell’area sia tale da non permettere l’autorizzazione di intervento diretto” (né la ricorrente fornisce, sul punto, adeguata contraria dimostrazione).
L’allegata deliberazione di Giunta Municipale n. 230 del 17 ottobre 2013 risulta, poi, del tutto irrilevante ai fini di causa, in quanto recante – solo – l’approvazione dello schema di convenzione per la concessione del mero diritto di superficie allo I.A.C.P. di Lecce, che non vale certo quale nuovo P.E.E.P..
5.1 – In conclusione, la domanda di annullamento proposta è infondata.
6. – Parimenti, va disattesa anche la domanda subordinata azionata dalla ricorrente, in quanto non si è in presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta e/o preordinato all’esproprio (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 29 dicembre 2017, n. 6168, cit.).
7. – Per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso deve essere respinto.
8. – Le spese, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Galatone, delle spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 19 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
Enrico d’Arpe, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore
Anna Abbate, Referendario
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