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Legittimo il licenziamento di un dipendente che abusa dei permessi di cui alla legge 104/1992

 
“FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza n.79 depositata il 19.1.2018, ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima sede ed ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato da Autostrade per l’Italia s.p.a., con lettera del 23 novembre 2015, a ____________ per abuso dei permessi ex art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
2. La Corte di appello, ha, in sintesi, osservato, che poteva ritenersi raggiunta la prova dell’abuso di due permessi ex art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 risultando – dalla relazione dell’agenzia investigativa (incaricata dal datore di lavoro), confermata in sede di prova testimoniale – che il ________ nelle giornate del 5 e 8 settembre 2015 non era mai entrato o uscito dalla propria abitazione nell’arco orario compreso tra le 6.30 e le 21 e, dunque, non si era recato presso la (diversa) residenza della zia per fornire assistenza, circostanza che valutata unitamente alle dichiarazioni rilasciate dal lavoratore in sede di giustificazioni rese ex art. 7 della legge n. 300 del 1970 (che facevano riferimento alla prestazione di una “regolare assistenza alla zia come era abitudine, ad eccezione di alcune ore della giornata’) e alla prova ulteriore del mancato avvistamento, da parte degli investigatori, presso 1″abitazione della zia nelle suddette giornate, giustificava il provvedimento espulsivo per il disvalore sociale ed etico della condotta e la compromissione irrimediabile del vincolo fiduciario.
3. Per la cassazione di tale sentenza il _____ ha proposto ricorso affidato a quattro motivi. La società ha resistito con controricorso.”

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