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Scuole non a norma sulla sicurezza, risponde il sindaco se non ha delegato il dirigente

di Vincenzo Giannotti

 

QUI la sentenza della Corte di cassazione penale n. 30170/2018

“La violazione delle norme di sicurezza degli edifici comunali sono ascrivibili al sindaco e non al dirigente responsabile della struttura, in mancanza di specifica delega formalizzata a quest’ultimo dal legale rappresentante. Sono queste le conclusioni cui è pervenuta la Cassazione penale con la sentenza n. 30170/2018.

L’accusa

Il sindaco di un Comune è stato giudicato colpevole dal Tribunale di primo grado del reato previsto dall’articolo 70, comma 1, del Dlgs 80/2008 per non aver dotato le scuole di competenza comunale di impianti elettrici a norma. Il sindaco si è opposto alla sentenza, ricorrendo in Cassazione, evidenziando che il soggetto responsabile delle accertate violazioni, in forza del princìpi di separazione tra funzioni di indirizzo politico e di gestione, avrebbe dovuto essere individuato nel dirigente responsabile, in via esclusiva, dell’attività amministrativa, ossia il dirigente dell’ufficio tecnico del Comune, cui competeva la manutenzione degli edifici scolastici.”

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