16/07/2018 – Abrogate le società sportive lucrative

Con il decreto Dignità, sono state apportate alcune modifiche alle disposizioni che disciplinano l’attività sportiva dilettantistica: in particolare, il decreto ha abrogato le norme dettate dalla legge di Bilancio 2018 che prevedevano l’esercizio, con scopo di lucro, delle attività sportive dilettantistiche. Il ricorso a questa tipologia societaria avrebbe consentito di beneficiare della riduzione alla metà dell’IRES e dell’aliquota IVA ridotta del 10% per i servizi di carattere sportivo resi da tali società – riconosciute dal CONI – ai praticanti l’attività sportiva in impianti gestiti dalle società stesse.

Il decreto Dignità (D.L. n. 87/2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2018ha modificato le disposizioni – anche di carattere fiscale – attinenti all’attività sportiva dilettantistica.

In particolare, il decreto ha abrogato le norme contenute nella legge di Bilancio 2018 che fanno riferimento all’esercizio, con scopo di lucro, delle attività sportive dilettantistiche. Si tratta, in particolare, delle norme che prevedono che:

– l’esercizio di un’attività sportiva dilettantistica possa avvenire con scopo lucrativo in una delle varie forme societarie che sono contemplate all’interno del libro quinto, titolo V, del Codice civile;

– lo statuto delle società, a pena di nullità dello stesso atto, debba contenere:

a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura “società sportiva dilettantistica lucrativa”; 

b) nell’oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche; 

c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina; 

d)  l’obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un “direttore tecnico” che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie;

– l’IRES sia ridotta alla metà, a favore delle società sportive dilettantistiche lucrative che sono riconosciute dal CONI;

– costituiscono redditi diversi i compensi che derivano da contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che sono stati stipulati da associazioni ovvero da società sportive;

– costituiscono redditi assimilati a redditi di lavoro dipendente i redditi che derivano da contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che sono stati stipulati da associazioni ovvero da società sportive.

Aliquota IVA

In ragione dell’abrogazione del numero 123-quater) della tabella A, parte III, allegata al decreto IVA, non è più applicabile l’aliquota IVA agevolata del 10% sui servizi aventi carattere sportivo che sono resi, da società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, a favore di soggetti che praticano attività sportiva all’interno di impianti che sono gestiti dalle suddette società.

Gestione e utilizzo degli impianti sportivi

Il decreto legge ha abrogato le modifiche che la legge di Bilancio 2018 ha apportato alla legge n. 289/2002 in relazione all’utilizzo e alla gestione degli impianti sportivi.

In ragione dell’abrogazione di tali modifiche va garantito in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche (non assume importanza alcuna il fatto che abbiano o meno scopo di lucro) l’uso degli impianti sportivi (nonché delle palestre, delle aree di gioco, degli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola) che sono in esercizio da parte degli enti locali territoriali.

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