16/06/2018 – Contrattazione collettiva decentrata integrativa e nuovo CCNL Funzioni locali

Contrattazione collettiva decentrata integrativa e nuovo CCNL Funzioni locali

R. Nobile (La Gazzetta degli Enti Locali 18/6/2018)

Nel nostro ultimo intervento sulle pagine di questa Gazzetta ci siano occupati del rapporto fra fonti legali di regolazione e contrattazione collettiva nazionale di comparto entro la perimetrazione enucleata dall’art. 2, comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 nel tasto interpolato dall’art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d) del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75. 

Senza richiamare i punti di approdo cui siamo colà pervenuti, in questa sede deve essere evidenziato un duplice ordine di considerazioni. In primo luogo, la contrattazione collettiva nazionale può operare solo e soltanto entro i limiti tracciati dall’art. 40, comma 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 nel testo modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a) del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e solo e soltanto entro tali ámbiti opera la prevalenza della fonte ex contractu sulla fonte legale di regolazione. In secondo luogo, la contrattazione collettiva decentrata integrativa può intervenire solo negli spazî previsti sia dalla fonte legale di regolazione, sia dalla contrattazione collettiva nazionale: in caso di contrasto la prima è nulla e dunque caducata di pieno diritto ex art. 40, comma 3-quinquies, seconda proposizione del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e opera la cosiddetta “etero integrazione” secondo le previsioni del suo art. 2, comma 3-bis: “nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati allacontrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”.

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