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Danno erariale per il dirigente che distribuisce premi «a pioggia»

di Luciano Cimbolini

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La Corte dei conti conferma la configurabilità come danno all’erario dell’erogazione del trattamento accessorio “pioggia”. La Sezione terza giurisdizionale centrale d’appello (sentenza 301/15) ha confermato (anche nel quantum) la sentenza della Sezione territoriale della Campania che aveva condannato il responsabile di settore di un Comune al pagamento di 101.527 euro per il danno arrecato all’ente a seguito d’irregolarità di carattere gestionale nella determinazione e applicazione del fondo per il trattamento accessorio previsto dall’articolo 15 del contratto nazionale del 1° aprile 1999 per il personale non dirigente degli enti locali.

Il caso

A seguito di una verifica dei Servizi ispettivi di finanza pubblica del ministero dell’Economia, al responsabile è stata contestata l’adozione, in carenza dei presupposti di legge, dei provvedimenti di autorizzazione al pagamento degli incentivi a valere sui fondi per il trattamento accessorio. I progetti obiettivo alla base del premio di produttività non risultavano aver rispettato le condizioni normativamente previste per il loro finanziamento e per la loro erogazione (articolo 45, comma 3 del Dlgs 165/2001, articoli 17 e 18 del contratto nazionale del 1° aprile 1999 e articolo 30 del contratto collettivo decentrato 98-01). La Corte, difatti, non ha trovato alcuna evidenza documentale della loro corretta elaborazione, che avrebbe dovuto dar conto del personale interessato, dei tempi di attuazione, del responsabile, della verifica dei risultati e della corresponsione dei benefici, a seguito della verifica stessa.

Progetti assenti

Peraltro, i progetti non risultavano redatti preventivamente. Le note che li disponevano, difatti, erano una mera distribuzione di somme a consuntivo, né erano presenti, in violazione dell’articolo 6 del contratto nazionale del 31 marzo 1999, certificazioni del lavoro svolto (non solo in termini quantitativi) da parte del nucleo di valutazione. L’indebita spesa a danno dell’ente, dunque, è stata prodotta da una serie d’irregolarità gestionali in sede di determinazione e applicazione del fondo per il trattamento accessorio, consistenti nell’impiego delle risorse senza il rispetto dei procedimenti previsti dalla normativa di settore, soprattutto quella derivante dalla contrattazione nazionale, con ciò causando un pregiudizio patrimoniale dovuto alla classica fattispecie della “produttività a pioggia”.

Le caratteristiche del problema

Per distribuzione “a pioggia” s’intende erogazione del trattamento accessorio a carico del fondo ex articolo 15 del contratto nazionale del 1° aprile 1999 e destinato al finanziamento della produttività, collettiva e individuale (cumulativamente o alternativamente): 

• in assenza di preventiva quantificazione degli obiettivi assegnati ai dipendenti e alle strutture; 

• in assenza di valutazione effettiva circa il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati; 

• in assenza di valutazione del reale apporto individuale o collettivo al raggiungimento degli obiettivi; 

• in presenza di una valutazione dell’apporto individuale basato su parametri non collegati al merito, ma alla presenza in servizio. 

Per il Collegio d’appello, la sentenza di primo grado è ben argomentata sia per quanto concerne il profilo oggettivo, sia per quello soggettivo, non potendosi ritenere i rilievi della Procura meramente formali, poiché è stata accertata la totale assenza di attività progettuale, venendo così a mancare ogni elemento di programmazione, monitoraggio e controllo dell’attività ammessa a premio. Da questo si può dedurre l’estrema trascuratezza mostrata dal funzionario responsabile nello svolgimento dell’attività d’istituto e il totale dispregio delle ragioni dell’ente d’appartenenza, potendosi perciò configurare una fattispecie di colpa grave.

 

 

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