tratto da gazzettaufficiale.it

Nella Gazzetta Ufficiale n.110 del 12 maggio, del decreto del 29 aprile 2022 del MEF che approvata il modello di dichiarazione e le relative istruzioni per gli effetti dell’imposta di soggiorno disciplinata dall’art. 4 del d.lgs. 23/2011  laddove istituita, con deliberazione consiliare, dai comuni capoluogo di provincia, dalle unioni di comuni nonchè dai comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte.

Il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica dai responsabili di imposta ai comuni che l’hanno istituita

NB – La dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2020 deve essere presentata unitamente alla dichiarazione concernente l’anno d’imposta 2021, vale a dire entro il 30 giugno 2022.

Il modello deve essere utilizzato dai gestori delle strutture ricettive per la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno di cui all’art.4 del d.lgs. 23/2011, al contributo di soggiorno previsto a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive di Roma Capitale introdotto dall’art.14, comma 16, lettera e), del DL 78/2010 e dai soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi alle cosiddette locazioni brevi, ai sensi dell’art.4 del DL 50/2017 che disciplina i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

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