L’Unione chiede un incontro al nuovo Prefetto responsabile dell’Albo segnalando problematiche urgenti
Pur consapevoli del Suo recente insediamento non possiamo non rappresentarLe, inoltre, la necessità di un Suo intervento per il rapido avvio dei corsi di specializzazione S.P.E.S e S.E.F.A., la cui ultima indizione risale ormai al lontano dicembre 2016, e sui quali si rincorrono voci di un ulteriore incomprensibile ed inammissibile slittamento della data di avvio. La perdurante inerzia costituisce senza alcun dubbio un inaccettabile vulnus per le legittime aspettative professionali dei segretari comunali che da tempo ormai hanno maturato i requisiti per accedervi. Anche la Conferenza Stato Città e Autonomie locali, nella seduta del 13 MARZO 2019, aveva evidenziato l’urgenza di provvedere, stante altresì lo stato di agitazione dichiarato dalla UNSCP unitamente alla CGIL, CISL e UIL ed i solleciti inviati da centinaia di segretari comunali anche a mezzo diffida da parte di studi legali. Considerato, quindi, che la Direttiva del Ministro dell’Interno per l’avvio dei corsi è stata sottoscritta in data 11 aprile 2019 e che la registrazione contabile della stessa parrebbe ancora in corso, Ella potrebbe, così come avvenuto nel 2016, bandire i corsi S.P.E.S e S.E.F.A 2019 in attuazione della direttiva approvata “in corso di registrazione alla Corte dei Conti … ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174”.
Cogliamo infine l’occasione per rappresentarLe un’ultima vicenda di cui la scrivente Organizzazione sindacale è venuta a conoscenza.
Parrebbe, infatti, che alcune Prefetture, autorizzando gli incarichi di scavalco e/o reggenza di sedi di segreteria, non comprendano nell’autorizzazione stessa ovvero indichino di escludere le singole giornate in cui il Segretario incaricato della sostituzione sia risultato assente per ferie e/o malattia o ancora per la fruizione di altri istituti contrattuali, autorizzando i Comuni a decurtare, conseguentemente, il trattamentoeconomico dovuto ai Segretari Comunali.
E’ evidente che, ove ciò corrispondesse a realtà, si tratterebbe di un palese errore del tutto ingiustificato ed inammissibile.
Il trattamento economico dovuto per le ipotesi di supplenza/reggenza, infatti, così come quello spettante per la sede di titolarità, deve essere sempre corrisposto anche in tutte le ipotesi di assenza giustificata sopra citate, atteso che le responsabilità connesse alla funzione esercitata dal Segretario non subiscono, in tale ipotesi, sospensioni.
La sospensione del trattamento economico può ammettersi, questo si, nella sola ipotesi in cui, per il particolare prolungarsi del periodo di assenza, si renda necessario individuare ed assegnare un ulteriore incarico di supplenza/reggenza ad altro segretario, poiché sarebbe irragionevole, in tal caso, riconoscere il trattamento economico dovuto per la supplenza/reggenza a più di un segretario. In qualunque altra ipotesi, invece, ogni altra diversa scelta è da considerarsi lesiva del diritto contrattuale alla giusta retribuzione e, quindi, illegittima.
E’ appena il caso di evidenziare che l’introduzione di una simile paventata (e si confida, infondata) linea interpretativa da parte dell’Albo e delle Prefetture appare ancora più incomprensibile oggi alla luce della ormai drammatica carenza di segretari di cui si è detto.
In tal caso, infatti, i pochi segretari in servizio chiamati a farsi carico di innumerevoli sedi scoperte, anziché essere premiati per il senso di responsabilità dimostrato, anche spesso a scapito della vita privata, verrebbero ancora una volta penalizzati proprio nella disponibilità a garantire il funzionamento dei comuni.
Certi del Suo intervento a chiarimento della vicenda e confidando, quindi, non abbiano ad aprirsi contenziosi anche in questa materia, Le inviamo i nostri migliori saluti”.
Nessun tag inserito.