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Il sindaco non è obbligato a chiudere la scuola a basso indice di sicurezza sismica

di Andrea Alberto Moramarco
La non rispondenza del fabbricato adibito a scuola materna ai criteri antisismici aggiornati non impone di per sé la dichiarazione di inagibilità dell’edificio ma determina soltanto un dovere di programmazione degli interventi edilizi necessari per il suo adeguamento sismico. Pertanto, non è imputabile per il reato di omissione di atti d’ufficio il sindaco che non dispone l’immediata chiusura della scuola tramite ordinanza contingibile e urgente (articolo 54 del Tuel Dlgs 267/2000). Lo si desume dalla sentenza n. 21175 della Cassazione, depositata ieri.

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