Deve essere respinta l’istanza, proposta dalla Federazione Nazionale Migep delle Professioni Sanitarie e Sociosanitarie e da un sindacato degli Operatori Sociosanitari, di sospensione cautelare monocratica della Deliberazione della Giunta Regionale che fornisce indicazioni inerenti la sostituzione del personale nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in contesto emergenziale da diffusione covid-19, atteso che la stessa non impedisce a dette strutture di procedere con le assunzioni di Operatori Sociosanitari attingendo alle graduatorie degli idonei o, una volta esaurite dette graduatorie, con bandi di concorso ad hoc (che prevedano, come requisito per poter partecipare, il necessario titolo professionale) (1).
(1) Ha chiarito il decreto che non appare illogico o sproporzionato, in una condizione di emergenza ed in deroga alla disciplina di settore, consentire di assumere anche operatori a supporto, ovvero che lavorino sempre in affiancamento a un Operatore Sociosanitario, che: stiano frequentando un corso per Operatori Sociosanitari; abbiano conseguito l’attestato di qualifica professionale di assistente familiare; abbiano svolto, con regolare contratto di lavoro, per almeno 6 mesi anche non consecutivi, mansioni di assistenza al domicilio di anziani non autosufficienti o disabili; a conclusione di un corso di studio di istruzione superiore della durata di 5 anni che si conclude con il rilascio di un diploma di maturità, abbiano conseguito il diploma di Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari; abbiano conseguito la laurea triennale in Educazione Professionale (classe di laurea L/SNT2); siano in possesso del titolo di infermiera volontaria (artt. 1729 e ss., d.lgs. n. 66 del 2010).
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