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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale 

I magistrati contabili si esprimono a proposito dell’espletamento di mansione lavorativa in assenza del prescritto titolo di studio, evidenziando che il difetto degli standards, e nella fattispecie, della professionalità richiesta rende la prestazione lavorativa del tutto inadeguata alle esigenze amministrative e la controprestazione, ovvero la retribuzione corrisposta, non risulta correlata alla prestazione richiesta e pattuita, essendo venuto meno il relativo rapporto sinallagmatico. Secondo i giudici, “l’Amministrazione non richiede né remunera una qualsiasi prestazione, bensì prestazioni corrispondenti a predeterminati parametri, in relazione ai quali determina ex ante il titolo di studio minimo richiesto per l’accesso all’impiego, quindi secondo un costante orientamento le condotte antigiuridiche si connotano come illecite e causative di danno all’erario sotto il duplice profilo dell’ingiustificato ottenimento dell’impiego presso l’amministrazione pubblica senza idoneo titolo di studio, e la conseguente indebita percezione delle corrispondenti retribuzioni a carico delle pubbliche finanze”.(ex multis: Corte dei Conti, sez. giur. per la Regione Siciliana, n. 211 del 2021; Sez. I Appello sent. n. 482/2017; Corte conti sez. giur. Lombardia n.241/2022; sez. Giur. Emilia- Romagna n.313/2019 e 141/202).

 

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