Con la recente deliberazione n. 89/2023/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Sicilia ha evidenziato che non vi è motivo di escludere che i cd. Enti “non virtuosi” (con elevata incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti), obbligati, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art.33 del D.L. n.34 /19, ad adottare “un percorso di graduale riduzione del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100%”, possano procedere a nuove assunzioni di personale finanziate da soggetti terzi, in quanto prive di incidenza sul bilancio dell’ente.
La Sezione ricorda infatti che l’articolo 57, comma 3-septies, del D.L. n. 104/2020, convertito in legge 126/2020, è intervenuto a sancire l’esclusione delle alle assunzioni finanziate da risorse di enti terzi (sia in termini di spese che di correlate entrate) dal computo del rapporto di sostenibilità finanziaria in parola, disponendo, in particolare, che “a decorrere dall’anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l’entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”.
Ne deriva che, per espressa previsione legislativa, le assunzioni sostenute da risorse esterne al bilancio comunale (risorse a ciò espressamente finalizzate e previste da apposita normativa) effettuate dopo la data di conversione in legge del decreto n. 104/2020 (vale a dire dopo il 14 ottobre 2020), non avranno incidenza ai fini della verifica del rapporto fra spese di personale ed entrate correnti a decorrere dal 2021 e per tutta la durata del finanziamento (cfr. deliberazione Sezione di controllo per la Lombardia n. 111/2012/PAR).
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