16/03/2017 – ANAC: non è obbligatorio pubblicare i dati reddituali sotto 15.000 abitanti

ANAC: non è obbligatorio pubblicare i dati reddituali sotto 15.000 abitanti

 Santo Fabiano

 

(sf) L’Anac ha reso una versione definitiva delle linee guida, già diffuse in bozza, relative agli obblighi di pubblicazione ex art. 14 del d.lgs. 33/2013. Lo ha fatto con la deliberazione n. 241 dell’8 marzo 2017, pubblicata il 15 marzo.

Riportiamo di seguito il paragrafo che riguarda l’argomento

“Con riferimento all’individuazione dei comuni cui si applica l’art. 14, comma 1, lett. f), l’Autorità nella delibera n. 144/2014 aveva ritenuto soggetti agli obblighi di pubblicazione della situazione reddituale e patrimoniale i componenti degli organi di indirizzo politico nei soli comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Ciò in considerazione dell’espressa esclusione della pubblicazione di detti dati per comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, prevista dall’art. 1, co. 1, n. 5) della legge 5 luglio 1982, n. 441 richiamata dall’art. 14.

Occorre al riguardo evidenziare che, tra le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016, assume anche rilievo la disposizione dell’art. 3, co. 1-ter, del d.lgs. 33/2013 che consente ad ANAC di semplificare l’attuazione del decreto trasparenza, tra l’altro, per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, come precisato dall’Autorità nell’approfondimento del PNA 2016 dedicato ai piccoli comuni (Delibera 831/2016).

Pertanto, alla luce delle osservazioni pervenute in sede di consultazione e in linea con gli obiettivi di semplificazione previsti dal legislatore, l’Autorità ritiene di mantenere ferma l’interpretazione già fornita con la delibera 144/2014. Quindi, nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, i titolari di incarichi politici, nonché i loro coniugi non separati e parenti entro il secondo grado non sono tenuti alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, co. 1, lett. f) (dichiarazioni reddituali e patrimoniali). Resta, invece, fermo l’obbligo di pubblicare i dati e le informazioni di cui alle lett. da a) ad e) del medesimo art. 14, co. 1 anche in questi comuni.”

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