Tratto da: EIUS

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia riguardante la proprietà, pubblica o privata, di una strada, ovvero l’esistenza di diritti di uso pubblico su una strada privata, allorché investa l’accertamento dell’esistenza e dell’estensione di diritti soggettivi dei privati o della Pubblica Amministrazione.

TAR Lazio, sezione II stralcio, 31 gennaio 2024, n. 1885

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