Nello stabilire l’importo del rimborso spettante a ogni Comune in ragione delle spese sostenute per lo svolgimento delle elezioni politiche e dei referendum, l’Amministrazione statale è tenuta a garantire la partecipazione procedimentale dell’ente locale interessato, giusta gli artt. 7 e ss. della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»).
Consiglio di Stato, sezione III, 31 gennaio 2024, n. 951
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