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Urbanistica. Pubblicazione regolamento edilizio
Pubblicato: 15 Gennaio 2020
Consiglio di Stato, Sez. VI n.8320 del 5 dicembre 2019

La prova relativa agli adempimenti per la regolare pubblicazione di un regolamento edilizio non deve risultare necessariamente dalla certificazione del segretario comunale e può essere derivata anche da presunzioni, ove queste siano univoche, gravi e concordanti. Depone significativamente e precipuamente per l’assolvimento dell’onere della regolare pubblicazione nell’albo pretorio del regolamento edilizio pur la circostanza della sua prolungata applicazione

 
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N. 08320/2019REG.PROV.COLL.

N. 03115/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3115 del 2014, proposto da

Mario Porta, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Armenante, Gaetano D’Emma e Rosaria D’Emma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Assunta Ruberto in Roma, via Giovanni Battista Somis;

contro

Comune di Maiori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Gaetano Paolino, con domicilio eletto presso lo studio Leopoldo Fiorentino in Roma, piazza Cola di Rienzo, n.92;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 2604/2013.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Maiori;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 novembre 2019 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Paolo de Caterini, per delega dell’avvocato Gaetano D’Emma, e Leopoldo Fiorentino, per delega dell’avvocato Gaetano Paolino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 – L’appellante ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 16/02 del comune di Maiori, recante l’ingiunzione di sgombero e di riduzione in pristino di un manufatto, nonché la successiva ordinanza n. 8907 dell’8 luglio 2002, avente ad oggetto l’accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione e la conseguente acquisizione al patrimonio comunale.

2 – Trattasi di un manufatto, di circa 15 mq, secondo parte ricorrente costruito circa 100 anni fa, sul suolo di proprietà privata.

Il Comune contesta che tale manufatto sarebbe stato edificato in assenza di un titolo legittimante, nonostante la norma (art. 12) del regolamento edilizio comunale risalente a al 1925, secondo cui “qualsiasi opera sul territorio comunale di Maiori dovesse essere realizzata sul rilascio di regolare licenza edilizia”.

3 – Parte ricorrente sostiene che tale regolamento non sarebbe mai entrato in vigore; e, a tutto concedere, sarebbe successivo alla data di costruzione dell’opera e, quindi, inapplicabile alla fattispecie, come sarebbe desumibile dalla relazione tecnica depositata il 3 settembre 2002.

4 – Il T.A.R. per la Campania, sezione di Salerno, con la sentenza n. 2604 del 2013 ha rigettato il ricorso.

5 – L’appello avverso tale sentenza – con cui si insiste nel sostenere l’inapplicabilità del regolamento edilizio del 1925 al caso di specie – non deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

5.1 – La censurata statuizione del T.A.R. – secondo cui “deve ritenersi non provata la realizzazione del manufatto anteriormente al Regolamento del 1925, che imponeva il rilascio del titolo edilizio” – appare invero conforme all’orientamento consolidato di questo Consiglio, che deve trovare applicazione al caso di specie.

In particolare, deve ricordarsi che l’onere di fornire la prova dell’epoca della realizzazione delle opere incombe sul privato e non sull’amministrazione che, in presenza di un’opera non assistita da un titolo edilizio, ha solo il potere-dovere di sanzionarla (cfr. Cons. St., sez. VI, 20 dicembre 2013, n. 6159; Cons. St., sez. V, 8 luglio 2013, n. 3596; Cons. St. Sez. VI, n. 3177 del 18 luglio 2016).

5.2 – Nel caso di specie, il materiale istruttorio a tal fine prodotto da parte ricorrente deve ritenersi non idoneo a comprovare l’edificazione del manufatto in epoca antecedente il regolamento comunale.

Non appaiono risolutive le dichiarazioni di atto notorio, rese da Ida De Bonis, Fernando Giordano e Lino Sarto dinanzi al Notaio Giuseppe Monica, in data 29 aprile 2002, dove si legge testualmente che: “Il manufatto in pietra e lamiera ubicato in Comune di Maiori, frazione di Erchie alla via Provinciale, insistente sul terreno di proprietà della signora Ida De Bonis, riportato in Catasto al f 19, particella 342 definitiva n. 453, è stato costruito sui ruderi di una precedente costruzione, nel periodo compreso tra gli ultimi mesi del 1924 e i primi mesi del 1925, dal sig. Salvatore. Sarto, direttore della Cava di Erchie che lo usava come ricovero del proprio calesse”.

Al riguardo, deve osservarsi che la giurisprudenza ha ritenuto che anche in presenza di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ove non si riscontrino elementi dai quali risulti univocamente l’ultimazione dell’edificio entro la data prescritta dalla legge, atteso che la detta dichiarazione di notorietà non può assurgere al rango di prova, seppur presuntiva, sull’epoca dell’abuso, non si può ritenere raggiunta la prova circa la data certa di ultimazione dei lavori (cfr. Cons. Stato n. 6548 del 2008).

La collocazione del manufatto e le caratteristiche della zona – area a ridosso della spiaggia già in parte urbanizzata, sulla strada all’inizio della costiera amalfitana – depongono nel senso della ragionevole esigibilità di un riscontro oggettivo (essenzialmente fotografico) circa la sussistenza dell’immobile.

A tal fine non soccorre la fotografia prodotto dall’appellante, asseritamente risalente al 1915, stante la scarsa nitidezza della stessa, che non permette di far luce sull’effettivo stato dei luoghi.

Senza invertire l’onere della prova, che come detto incombe sul privato, appare invece pertinente l’osservazione del T.A.R., che ha sottolineato la presenza nel manufatto “delle lamiere, ovvero di materiali di assai più recente utilizzo”, rispetto alla supposta data di edificazione.

6 – Deve essere disattesa anche la censura con cui si deduce che il regolamento edilizio comunale, la cui violazione legittima l’ordinanza di demolizione, non sarebbe mai entrato in vigore.

Secondo l’appellante, il regolamento in questione sarebbe stato solo approvato dal Consiglio comunale, ma non avrebbe completato il suo iter procedimentale, difettando l’approvazione della Giunta.

Al riguardo, il T.A.R. ha correttamente osservato come tale deduzione sia rimasta destituita di ogni riscontro.

Contrariamente all’assunto dell’appellante, la relazione tecnica giurata depositata il 3 settembre 2002 non aiuta a fare alcuna luce su tale aspetto, posto che la stessa si basa unicamente sulla mancata sollecita ottemperanza del funzionario comunale competente all’ostensione di determinati atti.

Da un altro punto di vista, deve precisarsi che il rilievo del T.A.R., che ha sottolineato la prolungata applicazione del regolamento, a differenza di quanto contestato dall’appellante, non vale certo a sanare un eventuale vizio nel procedimento di formazione del regolamento, rappresentando invece un ragionevole indice presuntivo che contrasta con la prospettazione dell’appellante, secondo cui questo non sarebbe mai entrato regolarmente in vigore.

Tale conclusione trova il conforto della giurisprudenza (Corte di Cassazione n. 1205 del 22 gennaio 2016), che si è espressa nel senso che “la prova relativa agli adempimenti per la regolare pubblicazione di un regolamento edilizio non deve risultare necessariamente dalla certificazione del segretario comunale e può essere derivata anche da presunzioni, ove queste siano univoche, gravi e concordanti (cfr. Cass. 7.7.1972, n. 2277; altresì Cass. 1.6.1993, n. 6117)”, concludendo che: “depone significativamente e precipuamente per l’assolvimento dell’onere della regolare pubblicazione nell’albo pretorio del regolamento edilizio pur la circostanza della sua prolungata applicazione (cfr. Cass. 12.4.1996, n. 3446)”.

7 – Gli ulteriori motivi di appello risultano irrilevanti ai fini dell’esito del giudizio.

A sorreggere l’atto impugnato è invero sufficiente la ravvisata assenza di un titolo edilizio legittimante l’opera, indipendentemente da ogni ulteriore profilo.

La giurisprudenza (Cons. St., Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 9) ha infatti definitivamente chiarito che il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino.

7.1 – Appaiono pertanto irrilevanti le censure con cui si contesta sotto altri profili – rispetto all’assenza del titolo – il provvedimento impugnato (l’incompatibilità ambientale del manufatto supposta nell’ordinanza impugnata, l’incompetenza a valutare gli aspetti paesaggistici, nonché la presunta pericolosità del manufatto per la circolazione stradale).

Trattasi invero di aspetti che non attengono alla specifica ragione che ha determinato la sanzione ripristinatoria, la quale, come già sottolineato, attiene alla sola assenza del titolo edilizio, che, sulla scorta della giurisprudenza citata, legittima di per sé sola il provvedimento impugnato.

8 – In definitiva, l’appello non deve trovare accoglimento.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, respinge l’appello e condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore del Comune, che liquida in €3.000, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2019 con l’intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

Paolo Carpentieri, Consigliere

Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore

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