16/01/2020 – Il regime delle graduatorie dei pubblici concorsi

Il regime delle graduatorie dei pubblici concorsi
L’ufficio Personale di questo Comune chiede di conoscere il regime delle graduatorie dei pubblici concorsi a seguito delle novità normative introdotte dalla legge di bilancio 2020. In particolare, esiste ancora il divieto di utilizzo per posti diversi da quelli messi a concorso per le graduatorie dal 2019?
a cura di Simone Chiarelli
 
La legge di bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160) ha introdotto delle novità rispetto alla disciplina limitativa introdotta con la L. 30 dicembre 2018, n. 145.
Il comma 147 dell’art. 1 ha previsto che le amministrazioni possano “utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:
a) le graduatorie approvate nell’anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;
b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;
c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione”.
Il successivo comma ha disposto la abrogazione dei commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell’art. 1L. 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.
Fra le disposizioni abrogate vi è quella contenente l’inciso per cui le graduatorie “sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell’ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell’avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori”, con cioè determinando il ripristino delle possibilità di utilizzo delle graduatorie ante riforma.
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