Non modifica la natura dell’affidamento diretto e non lo trasforma in una gara la circostanza che la stazione appaltante abbia individuato criteri “latu senso” valutativi per l’individuazione del migliore servizio.
Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 09/12/2023, n. 2968
Affidamento diretto della concessione del servizio di gestione, manutenzione ed installazione di impianti pubblicitari delle transenne parapedonali sul territorio comunale. L’amministrazione ha pubblicato una “richiesta di offerta ai fini di affidamento diretto” con lo scopo di effettuare “un’indagine di mercato per l’eventuale successivo affidamento diretto della concessione”, invitando tutti gli operatori interessati a presentare il proprio miglior preventivo.
Per la valutazione dei preventivi sono stati previsti 4 criteri in ordine decrescente di importanza:
1) modalità di svolgimento del servizio;
2) miglioramento delle tempistiche sugli interventi d’urgenza o a seguito di sinistri;
3) numero di riverniciature straordinarie effettuate sugli archetti (es. ogni anno anziché solo dopo il secondo anno di concessione);
4) rialzo del canone (rispetto al canone base).
Alla richiesta hanno risposto due imprese.
All’esito della valutazione dei preventivi trasmessi dalle due ditte, il R.U.P. ha individua la migliore offerta e, dunque, procede all’affidamento del servizio a favore di quest’ultima.
Insorge l’altra impresa che sostiene come il Comune, preferendo una società che ha offerto il 50% in meno del canone rispetto alla ricorrente, avrebbe disatteso i principi ai quali si era autovincolato e quelli più generali cui deve essere informata l’azione amministrativa, in particolare il principio di economicità.
Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 09/12/2023, n. 2968 respinge il ricorso:
10. Le censure articolate nel gravame introduttivo e ulteriormente sviluppate nel ricorso per motivi aggiunti, che possono trattarsi congiuntamente stante la loro connessione sostanziale, sono infondate.
11. La disciplina normativa di cui è stata fatta applicazione porta a escludere la riconducibilità del caso di specie al paradigma delle procedure competitive, siano esse negoziate o aperte, con il corredo di regole procedimentali e adempimenti, anche formali, che devono essere rispettate dalla stazione appaltante. Quest’ultima, infatti, ha stabilito di soddisfare il proprio fabbisogno attraverso l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, caratterizzato da modalità ulteriormente semplificate e accelerate per favorire la ripresa economica dopo l’emergenza pandemica, rispetto a quelle disciplinate in via ordinaria dal Codice dei Contratti Pubblici.
11.1 Tale dato risulta chiaramente dalla “Richiesta di Offerta”, nella quale è stato precisato che “il Comune … intende effettuare un’indagine di mercato per l’eventuale successivo affidamento diretto della concessione”, che “avverrà in via diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020”. L’ente ha quindi ulteriormente chiarito che “la presente procedura di richiesta preventivi non costituisce gara, si configura quale mero sondaggio del mercato volto ad un potenziale successivo affidamento e non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale all’affidamento del servizio”. E ancora, “atteso che la presente procedura consiste in un affidamento diretto e non in una procedura di gara, le suddette operazioni non verranno effettuate in seduta pubblica, fermo restando che la trasparenza della procedura è garantita dal sistema telematico SINTEL”.
11.2 Non vi è dubbio, pertanto, che la stazione appaltante abbia fatto ricorso ad un affidamento diretto per individuare il concessionario del servizio di gestione, manutenzione ed installazione di impianti pubblicitari delle transenne parapedonali sul territorio comunale. Né la ricorrente ha contestato in giudizio tale scelta, impugnando le previsioni della determina a contrarre e dei documenti della procedura che ne erano espressione, per cui la modalità di affidamento adottata dal Comune di ……….. non può essere messa in discussione.
12. Partendo da detto presupposto, non trovano fondamento le doglianze con cui la ricorrente contesta i risultati della valutazione del R.U.P. in merito alle caratteristiche delle due offerte esaminate, lamentando, in sostanza, l’erronea sottostima della propria proposta e l’incomprensibilità delle ragioni che hanno condotto la stazione appaltante a preferire quella della controinteressata. Tali censure non si attagliano alla modalità di affidamento in esame, priva ex sedi carattere propriamente comparativo e non soggetta ad una rigida procedimentalizzazione, nella quale prevalgono, in ragione del limitato valore della spesa – o, in questo caso, in considerazione di preminenti motivazioni sanitarie – esigenze di semplificazione per una maggiore accelerazione delle procedure di acquisto.
13. Nella fattispecie, non modifica la natura dell’affidamento diretto e non lo trasforma in una gara la circostanza che la stazione appaltante abbia individuato criteri latu sensovalutativi per l’individuazione del migliore servizio offerto (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 23.04.2021, n.3287; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 17.04.2023, n. 949; TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 25.11.2022, n. 750). Tale scelta risulta infatti funzionale, per un verso, a consentire la puntuale articolazione della proposta delle imprese partecipanti rispetto al fabbisogno specifico della stazione appaltante e, per altro verso, a garantire la trasparenza dell’azione dell’amministrazione attraverso l’assolvimento dell’onere di motivazione in merito all’individuazione del contraente, anche nell’ambito di una procedura che non prevede, di norma, alcuna forma preventiva di pubblicità e neppure obbliga alla consultazione informale del mercato. L’offerta, in sostanza, è una mera “proposta contrattuale” articolata dall’impresa in modo da rispondere alle richieste specifiche dell’amministrazione acquirente, sulla base dei parametri dalla stessa indicati, che non impegna a un confronto comparativo strutturato, né tantomeno a una “pesatura” dei contenuti delle proposte dei diversi operatori.
14. Che non si tratti di una procedura competitiva è poi dimostrato anche dall’assenza di una commissione giudicatrice nominata per la valutazione delle offerte, per cui l’individuazione del preventivo ritenuto più conveniente per l’amministrazione è effettuata direttamente dal R.U.P., senza le formalità della seduta pubblica e senza l’elaborazione di una graduatoria finale tra le diverse proposte.
15. Sul punto, in un analogo caso la giurisprudenza ha chiarito che, “attese le caratteristiche del procedimento di acquisto concretamente posto in essere – ovvero un affidamento diretto sotto – soglia, caratterizzato da modalità ulteriormente semplificate rispetto a quelle disciplinate in via ordinaria dal Codice dei contratti, in ragione dell’emergenza sanitaria in atto – l’Amministrazione era quindi libera di individuare il prodotto più rispondente alle proprie esigenze, cosa di cui essa ha peraltro dato chiaramente atto nel provvedimento di affidamento”. Ne deriva che “la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori (procedimentalizzazione che, peraltro, corrisponde alle previsioni contenute nelle Linee Guida n. 4 per tutti gli affidamenti diretti; cfr. il par. 4.1.2 sull’avvio della procedura), non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’Amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze” (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 23.04.2021 n. 3287; in termini, TAR Venezia, Sez. I, 13.06.2022 n. 981; TAR Basilicata, Sez. I, 11.02.2022 n. 108; TAR Marche, Sez. I, 07.06.2021 n. 468).
16. Il procedimento in questione, dunque, si configura come mero confronto tra preventivi, imponendo esclusivamente la motivazione della scelta in termini di rispondenza dell’offerta alle esigenze dell’amministrazione. Difatti, l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, attraverso il richiamo all’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, richiede solo che la stazione appaltante motivi in merito all’individuazione dell’affidatario, indicando sinteticamente nella determina a contrarre, o in un atto equivalente, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
17. Nel caso di specie, ritiene il Collegio che l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione sia stato positivamente assolto, avendo il R.U.P. chiaramente indicato, nella propria relazione di valutazione allegata al provvedimento di affidamento, le ragioni per cui l’offerta di xxxx è stata ritenuta, nel suo complesso, maggiormente rispondente alle esigenze dell’ente rispetto a quella formulata dalla ricorrente.
17.1 Nello specifico, la verifica del R.U.P. ha tenuto espressamente conto dei criteri di selezione indicati all’art. 16 della Richiesta di Offerta, esaminando dettagliatamente le proposte pervenute in relazione a ciascuno di essi. In particolare, nella valutazione del preventivo di xxxx, è stata valorizzata la modalità di svolgimento del servizio e la completezza delle prestazioni offerte – ovvero il primo criterio indicato nella RdO – che è stata ritenuta “più chiara e dettagliata in ogni sua parte, soprattutto dal punto di vista tecnico ed operativo, individuando le attività che verranno svolte, quali ad esempio: verifica periodica e lavaggi mensili, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, comunicazioni e report, ecc. Inoltre vengono descritte in modo puntuale le vari fasi relative alla sostituzione e nuova installazione delle transenne parapedonali, individuando tutti gli aspetti tecnico-costruttivi (realizzazione fori, sfilamento e posizionamento manufatti, ripristini, ecc.) e quelli relativi alla sicurezza (puntellamenti, ancoraggi ecc.). In merito alla proposta di yyyy., si ritrova invece una relazione risulta meno particolareggiata rispetto alla proposta di xxxx, con carenze tecnico – descrittive che portano a ritenerla meno completa ed accurata”.
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