tratto da self-entilocali.it
Banche ore: i chiarimenti dell’Aran
Pubblicato il 14 novembre 2019
Il limite complessivo annuo individuale, stabilito in sede di contrattazione decentrata integrativa, si riferisce alle sole ore di lavoro straordinario e supplementare, previamente autorizzate, che il dipendente può richiedere che vengano destinate nell’arco dell’anno alla banca ore, sul proprio conto individuale, e non alla giacenza delle ore sul conto medesimo.
Questo il chiarimento fornito dall’Aran con l’orientamento applicativo CFL31 del 5 novembre 2019.
L’articolo 27 del CCNL Funzioni Centrali (analogamente a quanto previsto nell’art. 38 bis del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie locali del 14.09.2000 per le ore di lavoro straordinario), dispone che le ore di lavoro straordinario e di lavoro supplementare, debitamente autorizzate, possono confluire su richiesta del dipendente nella banca ore entro un limite complessivo annuo individuale, stabilito in sede di contrattazione decentrata integrativa.
Come chiarito dall’Aran, tale limite è da intendersi riferito alle ore che ciascun dipendente può destinare nell’anno alla banca delle ore e non alla giacenza di tali ore sul proprio conto individuale.
Pertanto, una volta raggiunto il numero massimo di ore destinabili annualmente alla banca ore non sono consentiti, nel medesimo anno, ulteriori accantonamenti.
Leggi l’orientamento applicativo
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