tratto da entilocali-online.it
“Covid-19”: nel Decreto emanato per fronteggiare le difficoltà legate all’avvio dell’Anno scolastico, importanti novità anche per gli Enti Locali
14Set, 2020 by Redazione
 
 
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 223 dell’8 settembre 2020 ed è in vigore dal giorno successivo, il Dl. 8 settembre 2020, n. 111, recante “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’Anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’”.
Il Decreto introduce una serie di misure legate al discusso avvio dell’Anno scolastico 2020-2021. In particolare, vengono gettate le basi per l’istituzione di servizi aggiuntivi, sia di “Trasporto pubblico locale”, regionale che di “Trasporto scolastico”, così da garantire tassi di riempimento in linea con i Protocolli anti-contagio.
Agli Enti Locali vengono inoltre destinate ulteriori risorse per interventi di Edilizia scolastica e per sostenere i costi legati ad eventuali spazi aggiuntivi affittati per consentire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza.
Rilevanti, anche per i lavoratori del Settore pubblico allargato, le disposizioni introdotte dall’art. 5 in tema di “lavoro agile” e congedo straordinario per i genitori che dovessero trovarsi nella situazione di avere un figlio in quarantena obbligatoria a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Del tutto scollegato dalle finalità di cui sopra appare invece l’art. 4, che contiene misure specifiche a sostegno del settore turistico, agricole e della pesca, nonché la sospensione di versamenti tributari e contributivi, nei Comuni di Lampedusa e Linosa.
 
Di seguito il quadro delle principali novità.
Art. 1 – Disposizioni in materia di “Trasporto pubblico locale
Il comma 1 dispone, in vista della riapertura delle Scuole, che parte delle risorse di cui all’art. 44 del c.d. “Decreto Agosto” sia utilizzata per consentire il rafforzamento dei servizi di “Trasporto pubblico locale e regionale” destinati anche agli studenti, così da garantire loro di compiere i propri spostamenti nel rispetto dei protocolli di sicurezza contro la diffusione del “Covid-19”. I 300 milioni di Euro cui la norma fa riferimento serviranno ad attivare servizi aggiuntivi nei casi in cui, prima dell’avvio dell’emergenza epidemiologica, siano stati registrati tassi di riempimento superiore all’80%.
Il comma 2 autorizza Regioni e Province autonome ad attivare i citati servizi aggiuntivi limiti del 50% delle risorse ad essa attribuibili applicando alla spesa autorizzata al comma 1 le medesime percentuali di ripartizione previste dal Dm. Mit-Mef, adottato in attuazione dell’art. 200, comma 2, del Dl. n. 34/2020.
Art. 2 – Disposizioni in materia di trasporto scolastico
Sempre nell’intento di rendere più sicuri possibili gli spostamenti da e verso le scuole, l’art. 2 reindirizza Euro 150 milioni delle risorse di cui all’art. 39, comma 1, del Dl. n. 104/2020 (incremento “Fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti Locali”), nonché quelle attribuite dal Dm. Interno 24 luglio 2020, verso il finanziamento di trasporto scolastico aggiuntivi. I Comuni sono autorizzati a destinare nel 2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019.
Art. 3 – Interventi urgenti per l’avvio e il regolare svolgimento dell’Anno scolastico 2020-2021
Stanziati Euro 3 milioni per l’anno 2020 e 6 milioni per il 2021, affinché gli Enti Locali possano reperire gli spazi necessari per far sì che le attività didattiche si svolgano nel rispetto dei Protocolli anti-“Covid”.
Le risorse dovranno essere utilizzate prioritariamente per affittare spazi e coprire le relative spese di conduzione e adattamento alle esigenze didattiche e noleggio di strutture temporanee. Criteri e modalità di riparto del “Fondo” saranno dettati da un Dm. Miur da emanarsi di concerto con il Mef.
Il comma 3 destina inoltre, sempre agli Enti Locali, risorse pari a Euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all’adeguamento e all’adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione.
Viene inoltre disposto che il Miur destini allo stesso scopo ulteriori Euro 5 milioni disponibili in bilancio, in conto residui. Anche in questo caso il compito di stabilire criteri e modalità di riparto del “Fondo” è demandato a un Decreto Miur, di concerto con il Mef.
Art. 4 – Sospensione versamenti tributari e contributivi, nonché interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricole e della pesca, per Lampedusa e Linosa
Prorogati al 21 dicembre 2020 tutti i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, dovuti dai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa.
E’ fatta salva la facoltà, per i soggetti citati, di versare il 50% dei versamenti sospesi ex artt. 126 e 127 del Dl. n. 34/2020, attraverso la rateizzazione prevista dall’art. 97 del Dl. n. 104/2020, fino a 24 rate mensili.
Vengono inoltre previste specifiche agevolazioni per chi – sempre nel Comune di Lampedusa e Linosa – opera nel Settore turistico, agricolo o della Pesca.
Art. 5 – Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici
La disposizione in commento, al fine di far fronte all’emergenza “Covid-19” a seguito della riapertura delle scuole, ha previsto a favore dei lavoratori dipendenti, genitori di figli conviventi minori di 14 anni, di poter svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata dell’eventuale quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione della Asl territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del Plesso scolastico. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa a tale possibilità, uno dei genitori può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio.
Per i predetti periodi di congedo è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del Dlgs. n. 151/2001 (escluso rateo tredicesima e trattamenti accessori). I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure sopra indicate, ovvero svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle citate misure.
Le misure sopra indicate possono essere riconosciute per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020. I suddetti benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di Euro 50 milioni per l’anno 2020. L’Inps provvede al monitoraggio del suddetto limite di spesa e in caso di raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande.
Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle Istituzioni scolastiche che usufruisce dei suddetti benefici è autorizzata la spesa di Euro 1,5 milioni per l’anno 2020.
Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente art. 5 con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
di Veronica Potenza e Alessio Tavanti

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