L’accesso difensivo ai sensi degli art. 22 e seg. L.241/90 agli atti propedeutici all’adozione di una interdittiva antimafia può essere negato o differito ai sensi del D.M. 16 marzo 2022 soltanto previa indicazione da parte della Prefettura di prevalenti esigenze attinenti alla sicurezza pubblica che impediscono in concreto la divulgazione del documento.
L’art. 3 lett. c) del D.M .16 marzo 2022, secondo cui sono sottratti al diritto d’accesso “i documenti istruttori inerenti ai procedimenti relativi al rilascio della documentazione antimafia, nonché i documenti, comunque prodotti o acquisiti, la cui conoscenza può pregiudicare l’attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata, e i provvedimenti prefettizi in materia di antimafia”, deve essere interpretato in armonia con la disciplina normativa sovraordinata ovvero con gli artt. 41 della Carta dei diritti fondamentali di Nizza (diritto ad una buona amministrazione), 6 della Convenzione EDU e 111 Cost. (diritto ad un processo equo).
Sotto il versante comunitario, non può negarsi il collegamento quanto meno indiretto tra disciplina nazionale in tema di interdittive contenuta nel Codice amtimafia (d.lgs. 159/2011 e s.m.) ed il diritto eurounitario, quale presupposto per l’applicazione della Carta di Nizza (ex multis Corte Costituzionale 11 marzo 2011, n. 80) in quanto le misure interdittive oltre a costituire una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata (ex plurimis Consiglio di Stato, sez. III, 11 settembre 2017, n. 4286; id. sez. III, 22 marzo 2017, n. 1312) mirano a espungere dal mercato le imprese esposte ad infiltrazione mafiosa e, dunque, a tutelare la concorrenza tra gli operatori economici presidiata dal Trattato U.E. (in questo senso Consiglio di Stato sez. III, 25 ottobre 2021, n.7165).
La recente novella di cui al decreto legge n. 152 del 6 novembre 2021 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR e per la prevenzione dalle infiltrazioni mafiose” convertito nella legge 233/2021 (applicabile “ratione temporis” alla presente controversia ai sensi dell’art. 52 del decreto legge), pur nulla innovando in tema di diritto di accesso, ha indubbiamente potenziato le garanzie procedimentali introducendo sia misure di self cleaning, sia il nuovo istituto della prevenzione collaborativa, al fine di relegare l’interdittiva antimafia ad extrema ratio, secondo le indicazioni provenienti dalla più recente giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. III, 10 agosto 2020, n. 4979).
E’ ovvia la rilevanza del pieno accesso documentale anche al fine di garantire la piena operatività delle nuove disposizioni, nell’ambito di un rapporto di collaborazione (vedi anche l’art. 1 c. 2-bis L.241/90 come aggiunto dal d.l. 76/2020) tra la Prefettura e l’impresa nei cui confronti è stato aperto un procedimento di interdittiva.
TAR Bologna, Sez. I, sent. del 5 luglio 2022, n. 537
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