Affidamento dei Servizi Legali: gli incarichi agli avvocati sono appalti di servizi
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Come devono essere affidati gli incarichi agli avvocati secondo la Corte dei Conti: nessuna fiduciarietĂ . Smentito il Consiglio di Stato
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Corte dei Conti: gli incarichi agli avvocati, aventi ad oggetto il singolo patrocinio legale, devono essere trattati come normali affidamenti di servizi. Non rileva il carattere fiduciario. Continua il contrasto tra giudici contabili e Consiglio di Stato sullâaffidamento dei servizi legali.
In questo momento esistono due orientamenti in materia di affidamenti di incarichi agli avvocati: quello sposato dalla Corte dei Conti, in base al quale lâaffidamento del singolo servizio legale non ha carattere fiduciario e quindi va trattato alla stregua di qualsiasi affidamento di servizi, e quello, sostenuto anche dal Consiglio di Stato, che invece considera essenziale lâelemento della fiduciarietĂ nella scelta dellâavvocato.
Secondo la Corte dei Conti, si applicano le regole in materia di selezione pubblica, e, in particolare il principio di rotazione, lâobbligo di redigere un apposito regolamento interno, il divieto di affidamento diretto. (Corte dei Conti, 22 maggio 2018 â Sezione regionale di controllo per lâEmilia-Romagna â Delibera n. 105/2018/VSGO)
La ricostruzione del regime giuridico dellâaffidamento dei servizi legali. Gli incarichi agli avvocati devono seguire le stessa procedure degli altri servizi.Â
La ricostruzione della disciplina applicabile agli incarichi aventi a oggetto un singolo patrocinio legale devâessere rivista, alla luce dellâentrata in vigore, il 19 aprile 2016, del d.lgs.18 aprile 2016, n.50.Â
A decorrere da tale data anche il singolo incarico di patrocinio legale appare dover essere inquadrato come appalto di servizi; cioĚ, sulla base del disposto di cui allâart. 17 (recante âEsclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di serviziâ), che considera come contratto escluso la rappresentanza legale di un cliente, da parte di un avvocato, in un procedimento giudiziario dinanzi a organi giurisdizionali, noncheĚ la consulenza legale fornita in preparazione di detto procedimento.
Tale interpretazione pare preferibile anche tenuto conto di come lâart. 17 richiamato recepisca direttive dellâUnione europea che, comâeĚ noto, accoglie una nozione di appalto piuĚ ampia di quella rinvenibile dal nostro codice civile. In ogni caso, nel rispetto di quanto previsto dallâart. 4 del citato decreto legislativo, lâaffidamento dello stesso deve avvenire nel rispetto dei principi di economicitaĚ, efficacia, trasparenza, imparzialitaĚ, paritaĚ di trattamento, proporzionalitaĚ e pubblicitaĚ.
Lâapplicazione anche al singolo patrocinio della disciplina dei principi summenzionati, conferma lâorientamento della Corte dei Conti in merito allâimpossibilitaĚ di considerare la scelta dellâavvocato esterno allâente come connotata da carattere fiduciario.
Anche dopo lâemanazione del nuovo codice dei contratti pubblici, lâente deve preliminarmente operare una ricognizione interna finalizzata ad accertare lâimpossibilitaĚ, da parte del personale, a svolgere lâincarico.
Con la recente sent. n. 334 del 6 febbraio 2017, il TAR Sicilia â Palermo, Sez. III, nel giudicare lâaffidamento di un appalto di servizi legali alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici, ha rimarcato come per esso debba essere assicurata la massima partecipazione mediante una procedura di tipo comparativo idonea a permettere a tutti gli aventi diritto di partecipare, in condizioni di paritaĚ e uguaglianza, alla selezione per la scelta del contraente. Secondo i giudici contabili tali indicazioni sono pienamente condivisibili, consentendo, inoltre, di assicurare il migliore utilizzo delle risorse pubbliche.
Sul punto la Corte dei Conti si riallaccia anche allâANAC che, con delibera n. 1158/2016, ha evidenziato, operando una specificazione condivisa da questa Sezione, che nellâaffidamento di un patrocinio legale le amministrazioni possono attuare i principi di cui allâart. 4 del codice dei contratti pubblici applicando sistemi di qualificazione, ovvero la redazione di un elenco di operatori qualificati, mediante una procedura trasparente e aperta, oggetto di adeguata pubblicitaĚ, dal quale selezionare, su una base non discriminatoria, gli operatori che saranno invitati a presentare offerte.
Quanto sopra deve avvenire sulla base di un principio di rotazione, applicato tenendo conto, nella individuazione della ârosaâ dei soggetti selezionati, dellâimportanza della causa e del compenso prevedibile.Â
Viene anche precisato che detti elenchi di operatori qualificati possono essere articolati in diversi settori di competenza e che non sarebbe comunque legittimo prevedere un numero massimo di iscritti.
Qualora vi siano ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da unâinerzia dellâEnte conferente, tali da non consentire lâespletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni possono prevedere che si proceda allâaffidamento diretto degli incarichi dettagliatamente motivato, sulla base di un criterio di rotazione (ove siano stati istituiti elenchi di operatori qualificati, lâaffidatario devâessere individuato tra gli avvocati iscritti in detti elenchi).
La differenza, ormai scomparsa, tra singolo patrocinio legale e servizi legali comprendenti una consulenza piĂš ampia
La Corte dei Conti precisa, altresiĚ, che giaĚ prima che entrasse in vigore il nuovo codice dei contratti pubblici si riteneva, nellâambito dei rapporti di collaborazione che possono intercorrere tra enti pubblici e legali ad essi esterni, che oltre allâaffidamento di un singolo incarico di patrocinio legale, fosse possibile lâaffidamento di un appalto di servizi, che tuttavia richiedeva âun quid pluris per prestazione o modalitaĚ organizzativa rispetto al semplice patrocinio legaleâ (C. conti, Sez. controllo Basilicata, n. 19/2009).
In tal senso anche la prevalente giurisprudenza amministrativa, per la quale era configurabile un appalto di servizi legali quando âlâaffidamento non si esaurisca nel patrocinio legale o episodico dellâamministrazione, ma si configuri come modalitaĚ organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, piuĚ complesso e articolato, che puoĚ anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esauriscaâ (ex multis, TAR Campania â Salerno, Sez. II, sent. n. 1197/2016). La distinzione tra affidamento di un singolo patrocinio legale e di un appalto di servizi sembra essere stata superata dal disposto di cui allâart. 17, del nuovo codice dei contratti pubblici.
Lâincarico al legale avente ad oggetto ad oggetto uno studio, una ricerca o un parere legale
Per completare il quadro delle forme di collaborazione che possono intercorrere tra una pubblica amministrazione e un legale a essa esterno, occorre tenere presente, ricordano i giudici contabili, che eĚ tuttora possibile affidare a un legale un incarico professionale esterno di cui allâart. 7, co. 6 del t.u. sul pubblico impiego, quindi avente ad oggetto uno studio, una ricerca o, piuĚ frequentemente, un parere legale. A esso si applicano tutti i presupposti di legittimitaĚ degli incarichi professionali esterni individuati.
Infine, viene ricordato che per i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza che i dati di cui al comma 1, i relativi atti di conferimento (questi ultimi completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dellâincarico e dellâammontare erogato), noncheĚ lâafferente comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri â Dipartimento della funzione pubblica, debbano essere pubblicati entro tre mesi dallâattribuzione dellâincarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso, ai sensi dell d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (recante âRiordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicitaĚ, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioniâ), allâart. 15 (âObblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenzaâ), comma 4, .
Le carenze di un Comune nellâaffidamento dei servizi legali per il singolo patrocinio
Alla luce del quadro normativo cosĂŹ ricostruito, i giudici contabili hanno rilevato una serie di mancanze nel Comune sotto scrutinio. In particolare.
- Mancata adozione di norme regolamentari finalizzate a disciplinare lâaffidamento dei patrocini legali e omesso accertamento dellâimpossibilitaĚ di svolgere lâincarico allâinterno dellâente
- Conferimento di un elevato numero di patrocini e di incarichi esterni, anche in relazione alla presenza di un ufficio legale interno, che deve essere considerato il normale affidatario di incarichi legali
- Ricorso allâaffidamento diretto (lâaffidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale, si pone in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che esclude la possibilitaĚ di effettuare lâaffidamento in via fiduciaria, giurisprudenza oggi avvalorata dalle richiamate novitaĚ normative di cui al d.lgs. n 50/2016. La mancanza di una procedura comparativa, infatti, viola i principi di imparzialitaĚ, pubblicitaĚ e concorrenza.
- Mancato rispetto della disciplina sulla trasparenza (in particolare degli obblighi di comunicazione.
Il parere del Consiglio di Stato sulle linee guida Anac sui servizi legali: i servizi legali non sono servizi come tutti gli altri
Tuttavia lâassimilazione dei servizi legali agli altri servizi è tuttâaltro che pacifica.
In realtĂ il Consiglio di Stato, pronunciandosi sul progetto di Linee guida dellâAnac, obietta che âVero è che (âŚ) per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui allâart. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dallâapplicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante â anche se non esclusiva â componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazioneâ. (Consiglio di Stato, Comm. Speciale, parere n. 2109 del 6 ottobre 2017).
La stessa posizione è stata assunta anche dal Consiglio Nazionale Forense.
Rimane da vedere quali delle due impostazioni verrĂ accolta dalle Linee guida dellâANAC in consultazione, sullâaffidamento dei servizi legali, che nella prima versione riprendeva proprio lâimpostazione dei giudici contabili.
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