Il rimborso delle spese sostenute dai comuni per il referendum del 28 maggio 2017
La Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell’interno,con la circolare n. F.L.8/2017 del 5 giugno 2017 fornisce alcuni chiarimenti in ordine alle spese di organizzazione tecnica ed attuazione per il referendum popolare del 28 maggio 2017, che l’Ufficio Centrale per il referendum presso la Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza del 21 aprile 2017, ha disposto la sospensione, con effetto immediato.
Oneri sostenuti dai comuni: carico Stato. Gli oneri sostenuti dai comuni nel periodo elettorale compreso fra il 3 aprile 2017 e il 20 aprile 2017, sono posti a carico dello Stato, ai sensi dell’art. 17, L. 23 aprile 1976, n. 136. A questo proposito nella circolare è fatto presente che l’art. 17 dispone che l’importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune è stabilito con decreto del Ministero dell’interno, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, secondo distinti parametri per sezione elettorale e per elettore calcolati, rispettivamente, nella misura del 40% e del 60%, sul totale da ripartire, con la maggiorazione del 40% per i comuni fino a 3 sezioni elettorali. Le assegnazioni, così disposte, sono vincolanti e non potranno, in nessun caso, essere soggette ad integrazioni.
La copertura finanziaria e attività relative. Il Ministero dell’interno per il finanziamento degli oneri chiederà al MEF lo stanziamento dei fondi necessari. Non appena si avrà conoscenza dell’ammontare del finanziamento disposto dal MEF, la Direzione centrale della finanza locale, con lettere separate, comunicherà le assegnazioni di fondi per le spese organizzative entro le quali i Prefetti avranno cura di disporre che siano contenute le erogazioni agli enti locali.
Rimborso spese: richiesta e termini. Ai fini del rimborso delle spese i comuni, appena ultimati i pagamenti, dovranno redigere il rendiconto ed inviarlo alle Prefetture con la massima sollecitudine ed in ogni caso entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data fissata delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso. Pertanto, i Comuni dovranno presentare i rendiconti entro il 28 settembre 2017. Ai fini della valutazione della presentazione dei rendiconti occorrerà far riferimento alla data di trasmissione telematica dell’elaborato. Le Prefetture non dovranno effettuare i rimborsi relativi ai rendiconti per i quali sia stato violato il termine perentorio di presentazione.
Circ. 5 giugno 2017, n. F.L.8/2017, Ministero dell’interno, Direzione centrale della finanza locale
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