tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Nessun diritto di accesso ad un cantiere per le verifiche delle opere pubbliche in capo ai consiglieri comunali
di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Serramazzoni e Vicesegretario Comunale
A fronte del diniego opposto, alcuni consiglieri comunali si sono rivolti al Servizio di consulenza per le autonomie locali della Regione Friuli Venezia Giulia per chiedere un parere in merito alla sussistenza o meno di un loro diritto, nell’esercizio delle funzioni loro proprie, di accedere a cantieri nei quali si stanno realizzando alcune opere comunali, per poter prendere visione personalmente del relativo stato d’attuazione.
Il Servizio, con parere del 9 aprile 2020, prot. n. 14555, ha risposto negativamente, evidenziando che il diritto d’accesso riconosciuto e disciplinato nell’art. 43, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il pieno esercizio delle funzioni di controllo connesse al particolare munus espletato dai consiglieri comunali, non si estende fino a consentire loro di esercitare competenze di tipo ispettivo su attività materiali; in particolare, trattandosi di cantieri, spetta alle figure responsabili, anche sotto il profilo delle norme in materia di sicurezza, in relazione alle proprie competenze, valutare la richiesta di accesso di persone comunque estranee ai lavori.
Per queste ragioni, il Servizio non ritiene configurabile un diritto in senso stretto dei consiglieri comunali a visitare un cantiere dove si svolgono lavori affidati dal Comune o ad effettuarvi un sopralluogo, atteso che la legge nulla prevede per quanto riguarda tale evenienza, non potendo quindi individuarsi un corrispondente obbligo dell’Amministrazione di accogliere una richiesta in tal senso; ciò, fermo restando che consentire o meno l’accesso dei consiglieri comunali ai cantieri rientra nella responsabilità dell’Amministrazione, che deve operare al riguardo un’attenta ponderazione della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) e dei provvedimenti adottati al riguardo.
In conclusione: se, per un verso, non è rinvenibile un diritto dei consiglieri, non esiste d’altro canto un divieto di legge che giustifichi un diniego dell’Amministrazione a far visitare un cantiere, atteso che una risposta negativa potrebbe provenire dalla direzione dei lavori per ragioni tecniche o per salvaguardare la sicurezza dei consiglieri e dei lavoratori; la questione, pertanto, resta affidata a una valutazione di opportunità dell’Amministrazione comunale.
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