tratto da Italia Oggi del 15.05.2020
La sospensione dei mutui Abi deroga a tutti i vincoli di legge
di Matteo Barbero
 
Per gli enti locali, la sospensione dei mutui Abi deroga a tutti i vincoli di legge. Il via libera arriva da un correttivo dell’ultimo minuto all’art. 122 del decreto legge Rilancio, la stessa norma che fin dalle prime versioni mira a semplificare l’iter per le rinegoziazioni delle passività spinte dall’esigenza di far quadrare i conti locali azzoppati dal coronavirus. Il comma aggiunto dispone che la sospensione delle quote capitali delle rate di ammortamento in scadenza nell’anno 2020 dei finanziamenti in essere, disposta in attuazione del protocollo Abi-Anci dell’8 aprile scorso e la conseguente modifica del relativo piano di ammortamento possono avvenire «anche in deroga all’articolo 204 comma 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all’articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento». La deroga all’art. 204 del Tuel sembra finalizzata soprattutto a consentire lo sdoppiamento della quota capitale dalla quota interessi, mentre più oscuro risulta il riferimento all’art. 41 della l 448/2001. Tale norma, al comma 2, impone agli enti che rinegoziano di negoziare condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell’eventuale retrocessione del gettito dell’imposta sostitutiva. Qui, in effetti, il valore della passività dovrebbe restare invariato, ma è anche vero che non si è in presenza di una vera e propria rinegoziazione (come invece si configura quella per i mutui di Cassa depositi e prestiti), ma una semplice sospensione per un anno detta rata capitale, che viene spostata alla fine del periodo di ammortamento allungandolo di dodici mesi. In ogni caso, un problema in meno per i ragionieri comunali, che invece sono chiamati ad una valutazione assai più approfondita e complessa proprio sull’operazione con Cdp: in tal caso, almeno secondo l’istituto di Via Goito, l’art. 41 non sarebbe applicabile perché non si determina la novazione oggettiva del rapporto, ma la precisazione del legislatore su operazioni decisamente meno articolate pone ora qualche ulteriore dubbio. Confermata, infine, la facoltà di procedere anche nel corso dell’esercizio provvisorio mediante deliberazione dell’organo esecutivo, fermo restando l’obbligo di provvedere alle necessarie iscrizioni nel bilancio di previsione.

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