Le preoccupazioni espresse nell’articolo a firma di Alberto Bignone con riferimento alla possibilità di individuare il dirigente apicale con l’art. 110 sono infondate. La norma è chiarissima nell’assegnare le funzioni alla dirigenza “di cui al presente articolo”. E cosa disciplina l’articolo 9? La riforma DELLA DIRIGENZA DI RUOLO! Tanto è vero che si istituiscono i ruoli, si prevedono i concorsi, il sistema di formazione, gli incarichi, tutto per la dirigenza di ruolo. Che vi siano pochissimi incisi in cui nell’articolo si citano i dirigenti privati non toglie che la disposizione regola e riforma la dirigenza di ruolo.
Tanto ciò è vero che non a caso la norma inizialmente prevedeva: “in assenza di specifiche professionalità interne all’Ente, senza oneri aggiuntivi e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, possibilità per i Comuni capoluogo di Provincia e per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti di reclutare il dirigente apicale anche al di fuori del ruolo unico, purché in possesso di adeguati requisiti culturali e professionali;”.
Domanda semplice semplice: perchè mai avrebbero dovuto prevedere questa possibilità (per giunta solo per i grandi comuni) se, a detta del collega Bignone, essa è già prevista, addirittura per tutti gli enti, dal rinvio “alla dirigenza di cui al presente articolo”? La risposta è semplice: perché non è così, il rinvio “alla dirigenza di cui al presente articolo” è rinvio alla dirigenza di ruolo. Quindi per consentire di nominare fuori dai ruoli dovevano, appunto, specificarlo. Poi fortunatamente la Commissione Bilancio ha cassato questa previsione e quindi anche per i grandi comuni si deve nominare sempre e solo da dirigenti di ruolo.
La norma ad oggi è questa, ed è chiara.
Certo, può darsi che vogliano riprovarci, ad aprire ai dirigenti fuori ruolo nei grandi enti, non a caso l’avevano previsto, ma il mantenimento della figura (aggiuntiva) del direttore generale dovrebbe scongiurare questa ipotesi…
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